27/03/2002
- Leggi sull'occupazione
·
Principi costituzionali e riferimenti normativi
·
Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili)
·
Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Direzione Generale per l’impiego - Divisione III - 17
gennaio 2000, n. 4 (Disciplina generale del collocamento obbligatorio)
·
Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133
(Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92)
IL LAVORO
L’art. 1 della
Costituzione sancisce che: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro”.
L’art. 4 stabilisce che: “La Repubblica italiana riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo
questo diritto”.
L’art. 35 prevede che: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione dei lavoratori
(...)”.
L’art. 8 della legge n. 104/92, declara che: “L’inserimento e
l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante
(...) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in
forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati”.
In una società, in cui la pienezza delle funzioni è il presupposto di una
attività produttiva e lavorativa, l’inserimento nel mondo del lavoro per le
persone disabili, comporta una “gestazione” lunga ed alquanto
complessa. Ogni disabile, per ragioni facilmente intuibili, deve
necessariamente svolgere un lavoro “consono alla propria
patologia/disabilità” (Legge n. 274/91 - D.P.R. nn. 270/87 e 394/90 -
L’istituzione di un collegio medico per gli accertamenti relativi ai
mutamenti di mansioni per inidoneità fisica, per la dispensa dal servizio per
inidoneità assoluta e permanente per qualsiasi proficuo lavoro, per ogni
altro accertamento medico demandato all’AUSL). Il D.L. n. 469/97 ha
consentito l’apertura ai privati dell’Ufficio per il Collocamento al Lavoro,
la legge n.196/97 introduce il lavoro interinale; la legge n. 68/99, il
D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 ed il D.L. n. 91, del 13 gennaio 2000, sanciscono
le nuove norme ed il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al
lavoro ai disabili. A circa due anni dall’approvazione della nuova legge
sul collocamento obbligatorio, si è rilevato che essa è applicata a metà, ad
esempio, da un’indagine svolta nella regione Lombardia, soltanto il 4% dei
sindaci accetterebbe un collega con handicap. Un gruppo di professionisti
milanesi (F. Bova, G. Stea Carboni e G. Portaluppi), in collaborazione con
l’Università di Milano (Prof. Francesco Ravaccia), ha svolto un’indagine che
ha coinvolto 419 sindaci della regione Lombardia (amministrano oltre 4
milioni di abitanti), ed è stato riscontrato, che il 37,7% degli intervistati
ha una conoscenza approssimativa delle problematiche dei disabili in tema di
occupazione, il 30,05% ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza nel
settore e, soltanto il 31,7% afferma di conoscere il problema. Inoltre, la
normativa al collocamento dei disabili, non soltanto stenta a decollare, ma è
sempre alto il tasso di disoccupazione (oltre il 55%). Tutto ciò è emerso da
un seminario promosso dal Consiglio Nazionale sulla disabilità, European
Disability Forum e Ancst-Lega delle Coperative, con il patrocinio dell’INAIL
e della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). La
legge non è pienamente applicata sia per i notevoli ritardi dei decreti
attuativi, che per le resistenze degli imprenditori (che spesso preferiscono
pagare le multe). Infine è da rilevare che soltanto 10 regioni italiane hanno
realizzato servizi di integrazione lavorativa.
Volendo sintetizzare la
legge, i beneficiari sono:
- i disabili con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone invalide del
lavoro con invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti o
sordomute;
- le persone invalide civili,
di guerra e di servizio.
La quota d’obbligo
nell’assunzione degli invalidi è così suddivisa:
- Azienda con 25/35
dipendenti = assunzione di 1 lavoratore disabile;
- Azienda con 36/50
dipendenti = assunzione di 2 lavoratori disabili;
- Azienda >50 dipendenti =
assunzione del 7% di lavoratori disabili.
L’accertamento delle
condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento
lavorativo dei disabili (invalidi civili) è effettuato dalle Commissioni AUSL
per il riconoscimento dell’handicap (art. 4, legge n. 104/929). Infatti,
l’art. 1 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (in G.U. n. 43/2000), sancisce che
unicamente la Commissione medica per l’accertamento dell’handicap è titolata
ad accertare l’inserimento socio-lavorativo della persona disabile, com-preso
le visite di controllo (permanenza dello stato invalidante). In merito
all’accertamento socio-lavorativo della persona disabile, da parte della
Commissione medica, è da rilevare, che contrariamente a quanto si è indotti a
pensare, più restrizioni nelle mansioni la Commissione medica prescrive,
maggiori saranno le difficoltà nel trovare occupazione, per ovvie motivazioni
di funzionalità e mancata polivalenza. Il D.L. n. 91/2000 regolamenta i
criteri e le modalità con cui le regioni attingono risorse dal “Fondo
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, a partire dal 2001.
Per il lavoro:
- l’invalidità superiore al
45% consente l’iscrizione in “specifico” elenco provinciale e
locale;
- l’invalidità superiore al
79% consente una fiscalizzazione totale per otto anni;
- l’invalidità compresa tra
il 67 e 79%, consente una fiscalizzazione del 50% per cinque anni;
- una riduzione della
capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario,
utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche,
adattamento del posto di lavoro,apprestamento di tecnologie di
telelavoro, adeguamento bagni, ecc., ecc..;
- gli invalidi al 100%,
possono lavorare con le capacità residue(Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/10/69, prot. 6/13966/A;
Circolare del Ministero della Sanità n. 3, dell’11/02/87).
Le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a fornire adeguata pubblicità per le assunzioni
degli invalidi. L’accertamento dell’idoneità al lavoro è effettuato a cura
dell’AUSL di competenza, attraverso un periodo di tirocinio. In seguito, i
soggetti portatori di handicap, se dichiarati idonei, sono nominati in ruolo,
con qualifica e profilo per il lavoro di cui hanno già svolto il tirocinio.
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Legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme
per il diritto al lavoro dei disabili" (in S.O.G.U. n. 57/L, del 23
marzo 1999)
CAPO
I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Articolo
1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha
come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone
invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni
vigenti;
c) alle persone non
vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone
invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della
presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli
occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono
colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata.
3. Restano ferme le
norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo
1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985,
n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui
alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i
terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994,
n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della
legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti
restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge
13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle
condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato
dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i
criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione
dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità
lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai
fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente
la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di
cui al comma 1, lettera d) , l'accertamento delle condizioni di disabilità
che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro,
pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di
lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.
Articolo
2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento
mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni
dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Articolo
3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro
pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei
lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se
occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se
occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di
lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1
si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di
lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento
al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di
polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento
dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di
assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle
imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero
dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di
intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e
per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui
la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in
cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8,
comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici
economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di
riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge
21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Articolo
4.
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono
computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove
mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano
le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n.
108.
2. Nel computo le
frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori
disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai
quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una
prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge
18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a
domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura
della quota di riserva.
4. I lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di
infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di
cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono
giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel
caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla
conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda
necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo
svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo
115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni , che abbiano le adeguate competenze tecniche,
risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di
incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo
per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo
parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata".
Articolo
5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza
unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici , non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura
ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale
riduzione.
2. I datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo,
marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.
Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e
privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della
loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili,
possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza
unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che
avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione
totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo,
la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa,
dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata
secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei
contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati
ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i
criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro,
pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta,
ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le
eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate
in regioni diverse.
CAPO
II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Articolo
6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti",
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e
formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla
stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole:
"maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti:
"comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un
comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e
medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia
delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al
comma 1".
CAPO
III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Articolo
7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini
dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro
assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici
competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo
11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui
sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i
partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi
promossi;
b) il 50 per cento
delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) il 60 per cento
delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50
dipendenti.
2. I datori di lavoro
pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11
della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul
sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui
alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base
nazionale.
Articolo
8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al
comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le
competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,
favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici
competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che
risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono
formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità
lavorativa.
3. Gli elenchi e le
schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni
definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma
4.
5. I lavoratori
disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda.
Articolo
9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro
devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei
lavoratori disabili.
2. In caso di
impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra
concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori
di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento
o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo
12.
3. La richiesta di
avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli
uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei
datori di lavoro.
4. I disabili psichici
vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui
all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del
presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti
possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla
specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere
definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro,
pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono
tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità
dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano
altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento
richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di
collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata
una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4,
della presente legge.
8. Qualora l'azienda
rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo,
la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli
uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Articolo
10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori
assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro
non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue
minorazioni.
3. Nel caso di
aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni
dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata
la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di
salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa
delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla
base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla
variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere
impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di
accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva
impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono
annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne
comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine
della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento
obbligatorio.
6. La direzione
provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza
dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione
dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per
due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi
requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della
iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
CAPO
IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Articolo
11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione
sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro
si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi
sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a
termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può
essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle
assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario.
5. Gli uffici
competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa
legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione
di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e
di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti
di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto
previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare
dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità
del loro svolgimento;
b) prevedere le forme
di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche
periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo.
Articolo
12.
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai
quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione
del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6, non possono
riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno
di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50
dipendenti.
2. La convenzione è
subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale
assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura
dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui
alla lettera a);
c) impiego del disabile
presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui
al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di
questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i
dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;
d) indicazione nella
convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle
commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa
ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve
essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al
libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli
oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei
soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del
percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di
cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Articolo
13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere
ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione
totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79
per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa
in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in
base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità,
previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano
di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota
di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con
indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione
nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera a);
c) il rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di
lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di
cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
disabili.
3. Il datore di lavoro
che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura
ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere
attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un
massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata
relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri
sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di
cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e
lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni,
gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle
agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti
dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le
regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina
dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della
Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi
previste.
Articolo
14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni
istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito
denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di
funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con
legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza
paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono
destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai
datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti
indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13 , comma 1, lettera c);
c) ogni altra
provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
CAPO
V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e
gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni
provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche
amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le
sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul
pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta
giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il
quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota
dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al
versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo
14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai
commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Articolo
16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili
possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso
prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di
parità con gli altri.
2. I disabili che
abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti,
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non
versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi
riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di
idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono
il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso
per il pubblico impiego.
Articolo
17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia
pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o
intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Articolo
18.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già
assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in
servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle
aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una
disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per
tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre
1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva,
sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano
più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo
4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità
per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di
cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce
le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli
invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla
medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6.
Articolo
19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le
competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo
20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la
Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni della presente legge.
Articolo
21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono
tenute ad inviare al Ministro stesso.
Articolo
22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della
legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della
legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Articolo
23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di
cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo
periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le restanti
disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione Generale per l’impiego - Divisione III
17 gennaio 2000, n. 4
Roma, 17 gennaio 2000
AGLI ASSESSORI REG.LI E PROV.LI
AL LAVORO
ALLE DIREZIONI PROV.LI DEL LAVORO
ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
LORO SEDI
"Disciplina
generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 134/M165
Oggetto: Iniziali
indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante:
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
La presente nota è
diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di
attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina
del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la
corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di
transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è
fissata, com’è noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude
analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la
non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte
di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a
seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l’impiego.
Obiettivo primario è
dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che
sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni
contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio
secondo i nuovi principi del collocamento mirato.
In tal senso, la nota
che si trasmette fa seguito alla circolare n. 77 del 24 novembre 1999 della
quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i
contenuti.
Ciò premesso, si
comprende come tale intervento costituisca un’anticipazione di quanto sarà,
in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i
quali le problematiche emersi troveranno ancora più compiuta risposta.
PLATEA
DEI DESTINATARI
Possono iscriversi
negli elenchi le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del
1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l’età
prevista dall’ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato,
nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle
categorie indicate dall’articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani,
le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di
lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella
disciplina speciale della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le
famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani
e alle vedove, l’iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del
dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non
sia mai stato avviato ad attività lavorativa.
Quanto alla disciplina
in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti,
massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la
normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge n. 68, le iscrizioni effettuate negli Albi
professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei
centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non
vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Direzione generale per l’impiego, entro 60 giorni dall’iscrizione, per
l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione. Per
la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative
iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai
servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso termine.
BASE
DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA
La base di computo
viene calcolata sull’organico complessivo dell’azienda. Per la determinazione
della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni
previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all’articolo 3, comma 4, e
all’articolo 5, comma 2, della legge n. 68, riguardanti settori nei quali è
precluso l’inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo
le categorie di lavoratori già previste nell’articolo 4, comma 1, della
legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della
normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa;
si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione
e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso
l’impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti
per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale
attività, ed infine i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, nei limiti
della percentuale ivi prevista.
Per quanto riguarda la
determinazione dell’obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni
sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per le quali si
fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle norme
contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.
Per i datori di lavoro
che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la
determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche se non
continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato
dall’articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base
delle corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi
dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al
disposto dell’articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza
di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o
superiore al sessanta per cento, a meno che l’inabilità non sia stata determinata
dall’inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
DATORI
DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
Nei confronti dei
suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione innovativa,
ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni
obbligatorie, l’obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La
novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un
ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento
che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che,
anche in presenza di una nuova assunzione, l’inserimento del lavoratore
disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede,
sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti
dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente
all’assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una
seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore
disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal
fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei
termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza
dell’obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova
assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma
6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U.
del 17 dicembre 1999, n. 295.
Deve precisarsi che non
sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione
di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora
siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le
assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68.
INVALIDI
DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO
In attuazione di quanto
previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge n.68, che prevede modalità
peculiari per l’inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli
invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale
militare e della protezione civile, accedono con priorità a corsi di
formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi
soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso
i datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria,
nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica
professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito alla
partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale
attivato.
SOSPENSIONE
TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI
La nuova disciplina,
all’articolo art.3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso
all’istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il
verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di
Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di
contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di
licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la
semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà
allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza
di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l’accesso
alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati
trattamenti.
Tuttavia si ritiene
che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono
la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della
sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell’impresa,
può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre
mesi, rinnovabile una sola volta.
Nonostante la legge
menzioni espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che
l’istituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma
appartenenti alle altre categorie protette, indicate nell’articolo 18, comma
2.
COMPENSAZIONI
TERRITORIALI
Il procedimento di
autorizzazione alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza
rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma
considerazione alla luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per
l’impiego. In tale ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare
omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo all’Amministrazione
centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione decisionale
per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì
delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale,
mentre si assegna al servizio individuato dalla regione la competenza
autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in
diverse province della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di lavoro
pubblici, la facoltà di effettuare l’autocompensazione seppure, diversamente
dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito
regionale.
Quanto alle modalità di
fruizione della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la
domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla
compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione
al servizio, individuato dalla regione, in cui sono situate le unità
produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta
l’ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa
dell’azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di
raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che saranno
individuate dalle regioni.
La domanda di
compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse
regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata dall’ultimo
prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni nella Direzione generale per
l’impiego del Ministero del lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie
informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento
obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini
della decisione.
ESONERI
PARZIALI
L’art.5, comma 3 della
legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non
possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono essere
parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione a condizione che versino al
Fondo regionale per l’occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per
ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa
non prestata.
Quanto sopra, in attesa
dell’emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal
comma 4 del citato art.6, rende opportuno fin d’ora indicare le modalità e
gli adempimenti per l’accesso all’istituto, al fine di consentire la pronta operatività
della normativa.
La domanda di esonero
parziale può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per
l’impiego del territorio in cui ha sede l’impresa. Qualora la domanda di
esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse
province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore
di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente all’inoltro
della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata,
i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità produttiva.
La domanda deve essere
adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l’esonero per un periodo
determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni
dell’attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare
l’inserimento mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione
lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche
derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa, o
nella particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; devono
altresì essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di
lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale
si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta, nonché la
consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e il carattere
di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla
misura percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al
momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza
delle caratteristiche dell’attività aziendale. Il servizio, ai fini
istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio
Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
o anche delle Aziende sanitarie locali.
Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa
regionale), della regione in cui è situata l’unità operativa per la quale si
chiede l’esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l’obbligo di
pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della
presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale, criteri e
modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono
stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il
datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei
versamenti a tale titolo effettuati.
Il servizio provvederà
inoltre ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale
del lavoro, ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti
del datore di lavoro in caso di mancato o inesatto versamento del contributo.
La persistente inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi
comportare la decadenza dall’autorizzazione all’esonero.
Si ritiene opportuno
prevedere che in attesa dell’adozione del provvedimento di esonero, il
servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi occupazionali
(nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a
quella massima del sessanta per cento).
Qualora
l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a
titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della
regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.
Si ravvisa, infine,
l’opportunità che le regioni individuino modalità semplificate per le domande
di rinnovo dell’autorizzazione dell’esonero parziale e per la modifica
dell’autorizzazione dipendente da mutamenti dell’assetto organizzativo o della
natura giuridica dell’impresa.
GRADUALITA’
L’istituto della
gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente
da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n. 236 del 1993, di
conversione del decreto legge n.148, non è stato modificato dalla legge di
riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n.68
richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di
esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per l’autorizzazione e, in
particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorate, da coprire
in occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali,
anche per la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al
rilascio dell’autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.
GRADUATORIE
E AVVIAMENTO
Nell’odierna fase di
passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per
l’impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti
graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà
predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel servizio.
Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di
attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi
principi dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del
processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino
alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che
comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento
della disabilità (individuati dall’atto di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione),
mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente
distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Per i lavoratori già
iscritti, il competente organo insediato presso le province (Comitato
tecnico, istituito dall’articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 68) o
comunque l’organo che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione,
provvederà alla redazione della scheda professionale all’atto
dell’avviamento. Con l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 638 del
1983 viene meno l’automatica disposizione, da parte dell’ufficio che effettua
l’avviamento, della visita di controllo dello stato invalidante, essendo
rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo l’individuazione del
nuovo assetto in materia. Nell’immediato, si ritiene che l’avviamento debba
essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo,
successivamente all’avviamento stesso, non appena saranno pienamente
operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni
sanitarie secondo i rinnovati criteri.
Per le nuove
iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene
opportuno consigliare l’iscrizione con riserva di successivo accertamento
sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie per l’accertamento
della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge n.68
attribuisce alle regioni il compito di definire le modalità di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la
concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno essere
integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al momento
indicare nell’anzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella
condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di
omogeneità sul territorio nazionale.
Resta ferma, per i
datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al D.P.R. n. 246
del1997.
CHIAMATA
NUMERICA E NOMINATIVA
Con riferimento alla
ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo
quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 68, si precisa che
tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da
effettuare ai fini dell’adempimento dell’obbligo. Tuttavia, per i datori di
lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla
percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra
corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate
con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con
riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti
gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le
organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale
terminologia intende senz’altro ricomprendere gli enti che recano nella
denominazione la sigla del partito politico, dell’organizzazione sindacale o
sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi
parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti
organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.
OBBLIGO
DI CERTIFICAZIONE
Com’è noto, l’articolo
17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a
bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche
amministrazioni di certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di
assunzione. D’altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la
violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si
ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della
richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall’insorgere della
scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale
spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro
che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la
volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola
rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente,
tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia
presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del
competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia
la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.
Nell’attuale fase di
prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli
interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di
ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto
precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n. 482 del
1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a
tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione
del prospetto, limitatamente all’anno 2000, dal relativo decreto, il servizio
provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla
presentazione del prospetto stesso, redatto secondo con le nuove modalità e
sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n. 68.
Si precisa che la
certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è
pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a
livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al
complessivo organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal
servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la
sede legale.
DATORI
DI LAVORO PUBBLICI
Oltre alla facoltà di
effettuazione dell’autocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si
è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le
ricadute sulla disciplina vigente in materia di pubblico impiego.
Al riguardo, si
ribadisce, in conformità con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo n. 80 del 1998, che i datori di lavoro pubblici assolvono
l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 mediante procedure selettive
concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo
requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione ai
sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, la
possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al
caso in cui si stipuli una convenzione.
Per quanto concerne
l’applicazione del termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento,
fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è
verificata la scopertura (art.9, comma 1), lo stesso deve opportunamente
riferirsi alla comunicazione dell’avvenuta attivazione del procedimento di
avviamento a selezione, alle condizioni previste dall’ordinamento in materia
di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico
intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui
all’articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla
data della trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
Infine, come già si è
fatto cenno, restano in vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R.246
del 1997.
CONVENZIONI
E ACCESSO AGLI INCENTIVI
La procedura di
ammissione alle agevolazioni determinate dall’articolo 13 della legge n. 68,
cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11,
sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai
Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte
dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli
altri provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più
agevole il ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma
conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie forme di
inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione intende
provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite
convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti
di confronto con le parti interessate, anche per quanto riguarda le
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 12 della legge, di seguito
illustrate.
CONVENZIONI
CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI
L’articolo 12 della
legge n. 68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per
l’impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L’istituto
si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile,
assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla
stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa
sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse
di lavoro; a ciò fa riscontro l’accollo degli oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti
dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del
professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere
coperto dall’importo della commessa.
Nel rinviare al
regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque
utile richiamare l’attenzione sulla necessità di individuare, per
comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono
garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso
cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine,
verificare l’iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le
cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a
quelle oggetto della commessa.
La legge fissa in 24
mesi la durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere,
tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale
per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto
dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni
provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del
disabile impiegato.
Ad ulteriore garanzia
del perseguimento dell’obiettivo dell’inserimento mirato, si ravvisa inoltre
l’opportunità che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto
tenuto conto delle professionalità da questi già possedute e soprattutto in
funzione delle mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del
rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto. Per altro verso, sembra
corretto rimettere alla convenzione la determinazione dei contenuti del
rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle parti, secondo
quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Infine, risulta
essenziale il coinvolgimento dell’INPS nella fase della stipula della
convenzione (per la corretta determinazione degli oneri previdenziali
afferenti al rapporto di lavoro).
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE RELATIVE ALLA VALIDITA’ DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
Nella prima fase di
funzionamento dei nuovi servizi per l’impiego a livello regionale e
provinciale e per non concentrare, nell’immediato, sulle predette strutture,
le pressanti incombenze derivanti dalla necessità di pervenire ad un
adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di
lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere
che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o
parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione
territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro
validità, ferma restando, naturalmente, l’eventuale scadenza già fissata nei
relativi provvedimenti. Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in
posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si
intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della
necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto
la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già
concesse, per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e
per consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e
semplificate.
DISPOSIZIONI
PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI GIA’ ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA
PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
L’articolo 18, comma 2,
della legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta
definizione attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di
determinare le modalità di computo nelle nuove quote d’obbligo dei lavoratori
già assunti ai sensi della precedente disciplina sul collocamento
obbligatorio. Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge, per
esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da
subito l’operatività dell’impianto, si ritiene opportuno ammettere, seppure
in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base alla
previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota d’obbligo,
rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al
regolamento di esecuzione.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE GENERALI
Al fine di garantire il
funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune
regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i connessi organi
collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si ritiene essenziale
rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere l’operatività, fino alla
completa definizione dell’assetto organizzativo decentrato, delle esistenti strutture.
In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti
che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del
collocamento obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli
opportuni adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà
necessario adottare. Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi,
aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n. 68, si
ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente
qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali,
ancorché di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di
un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo
procedimento secondo la disciplina della legge n. 68 del 1999.
IL MINISTRO
CESARE SALVI
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Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133
"Benefici
a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33,
commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92."
SOMMARIO:
- La persona handicappata che
lavora può fruire di permessi" a giorni" o di permessi"
ad ore".
- Il genitore di persona
handicappata minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, commi 1, 2
e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
- I genitori di persone
handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono
utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto
handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed
esclusiva.
- I permessi "a
giorni" possono essere frazionati ad ore.
- Data di accertamento
dell'handicap e data di decorrenza dei permessi.
- Giorni di permesso in caso
di part-time verticale.
- Giorni di permesso per i
lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.
Si premette che, se
pure nel corso delle presenti istruzioni, si indicano genericamente persone
"handicappate", senza altra precisazione, ci si riferisce comunque
sempre alle persone con handicap in situazioni di gravità, di cui al 3° comma
dell'art. 3 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33,
commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).
Gli artt. 19 e 20 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33.
1 - PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO
Il comma 6 dell'art. 33
della legge n. 104/92 prevede, tra l'altro, che la persona handicappata che lavora
può "usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente,
permessi "ad ore" e permessi "a giorni").
L'art. 19, lett. c),
della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce che al comma 6 dell'art. 33 della
legge 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita la
seguente: "alternativamente".
La presente norma
conferma quindi il criterio in vigore (v. par. 1, lett. B, della circ. 37 del
18.2.99), secondo cui la persona handicappata che lavora può beneficiare,
alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a
giorni".
Peraltro, mentre si
ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni od
ad ore), può essere senz'altro cambiato da un mese all'altro previa semplice
modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima,
nell'ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può
essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel
caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto
della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere
opportunamente documentate dal lavoratore.
In tal caso, la
modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri rilevabili dagli
esempi seguenti.
Si supponga che un
lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8 ore per 5 giorni alla
settimana, abbia già beneficiato, in un determinato mese, di riposi orari per
20 ore, e che successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni
in luogo dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere
convertite in giorni, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore se la
frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50, ovvero all'unità superiore
se la frazione supera lo 0,50. Nell'esempio, quindi, si ha: 20 ore: 8 = 2,50
gg. (e cioè 2 gg. arrotondati). Il lavoratore ha fruito di ore corrispondenti
a 2 gg. e quindi può chiedere 1 giorno di permesso senza diritto ad ulteriori
permessi orari nel mese. Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti
a 2,62 gg. = 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno
di permesso, sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo va effettuato
nel caso inverso, se si tratta, cioè, di convertire i giorni in ore. Se, ad
esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, potrà
fruire, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di
permesso che non intende più utilizzare.
2 - GENITORI E PARENTI O AFFINI ENTRO
IL 3° GRADO DELLA PERSONA HANDICAPPATA
2.1 - Generalità
L'art. 20 della legge
53/2000 stabilisce: "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai
genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente".
2.2 - Genitori di figli
minorenni
Va preliminarmente
chiarito che l'art. 20, secondo cui le disposizioni dell'art. 33 si applicano
anche quando l'altro genitore non ha diritto, è da intendere riferito ai
(soli) figli handicappati minorenni.
E' da ritenere esclusa
la applicabilità dello stesso art. 20 nella parte in cui prevede la
continuità e la esclusività dell'assistenza alla persona handicappata da
parte del lavoratore; ciò, anche nel presupposto che per i figli minorenni
non va richiesta la convivenza, come anche precisato con circ. n. 80/95.
Tanto premesso, in base
alla nuova norma è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del
prolungamento dell'astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni
di età del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18,
anche qualora l'altro genitore non abbia diritto a tali benefici (perché, ad
esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo
ecc.).
Nel caso in cui,
invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi
continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò significa
che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con
fruizione contemporanea, fatto salvo quanto precisato al par. 2.2.3.
2.2.1 - Prolungamento
dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato.
Il comma 1 dell'art. 33
della legge 104/92 stabilisce che la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato grave, hanno diritto
al prolungamento fino a tre anni (di età del bambino) del periodo di
astensione facoltativa.
In proposito si
rammenta che, trattandosi di astensione facoltativa, sia pure prolungata, con
diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo,
il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto, con obbligo di
prestazione dell'attività lavorativa, anche durante il prolungamento; si
ricorda anche che per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto
alla astensione facoltativa ed al suo prolungamento è subordinato
all'iscrizione negli elenchi validi per ciascun anno di riferimento (anno
precedente a quello di astensione).
Peraltro, con
riferimento alle innovazioni apportate dalla legge 53/2000, occorre fare
alcune precisazioni in merito alle interrelazioni tra l'astensione
facoltativa "normale" ed il suo prolungamento.
E' da ritenere,
infatti, che la norma dell'art. 20 della stessa legge 53 non abbia inteso
escludere, per i genitori di persone handicappate, né la possibilità di
fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa entro gli otto
anni di età del bambino, né la possibilità di beneficiare del prolungamento
della astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non ha
quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente
godimento della integrale astensione normale.
Tenendo conto di tali
considerazioni, diventa possibile ammettere il prolungamento da parte di un
genitore (alternativamente, madre o padre) anche quando non sia stato in
precedenza esaurito il periodo della "normale" astensione
facoltativa.
Se ciò si verifica,
peraltro, il fatto che l'ulteriore periodo di astensione sia qualificato come
"prolungamento" non può non comportare riflessi: pertanto in linea
generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della
normale astensione facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi),
periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine
dell'astensione obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi
successivi al parto.
Fermo restando che il
godimento del "normale" periodo di astensione può essere spostato
fino all'8° anno di età del bambino, nei casi in cui uno dei genitori non
appartenga a categoria avente diritto all'astensione obbligatoria e/o a
quella facoltativa dal lavoro, si precisa:
- se è solo il padre
che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile dal giorno successivo
alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione
facoltativa, e cioè di 7 mesi, a partire dalla data di nascita del bambino;
- se si tratta di
"genitore solo" - padre o madre - (1), il prolungamento è
riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico particolare
periodo di astensione (10 mesi);
- se la madre è
lavoratrice non avente diritto all'astensione facoltativa e, quindi, al suo
prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo
alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione
facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell'astensione obbligatoria
della madre;
- se la madre è
lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento dal giorno
successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale"
astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi)
di astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal giorno
successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi).
Nel caso in cui,
invece, la "normale" astensione facoltativa sia stata fruita in
tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori,
si avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei residui periodi di
"normale"astensione facoltativa:
- se la madre ha
beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire di 5
mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra il 3° e l'8° anno (mesi peraltro indennizzabili, in
entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni reddituali: v.
circ. n. 109 del 6.6.2000);
- se il padre ha
beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire di 4
mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra il 3° e l'8° anno (mesi soggetti a limiti di
indennizzabilità analoghi a quelli di cui all'alinea precedente);
- se entrambi i
genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa
"normale", con conseguente prolungamento da parte di un genitore,
ovvero con prolungamento alternativo da parte di entrambi, il genitore che
eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile
peraltro sempre entro il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo
sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra i 3° e l'8° anno, con i
suddetti limiti di indennizzabilità.
2.2.2 - Riposi orari
fino a tre anni di età del bambino handicappato
Il comma 2 dell'art. 33
della legge 104 prevede la possibilità per i genitori di fruire di riposi
orari fino a tre anni di età del bambino, in alternativa al prolungamento
dell'astensione facoltativa; si rammenta che, per uniforme applicazione della
disposizione sia nel settore privato che in quello pubblico, il numero di ore
di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di
lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).
Fino ad 1 anno di età i
riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione
facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge
1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò significa che, conformemente alle
istruzioni della circolare suddetta, durante l'utilizzo di questi riposi
orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa
"normale", e che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa
"normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi
orari da parte del padre.
Tra il 2° e il 3° anno
di età del bambino, i riposi orari diventano quelli alternativi al
prolungamento dell'astensione facoltativa.
Si sottolinea che anche
tali riposi, come il prolungamento dell'astensione di cui al paragrafo
precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e,
trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l'utilizzo dei
riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri
utilizzati per l'astensione suddetta, che l'altro possa godere della
"normale" astensione facoltativa eventualmente ancora spettantegli.
2.2.3 - Giorni di
permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio handicappato.
Analogamente al
prolungamento dell'astensione facoltativa ed ai riposi orari, i giorni di
permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni)
alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito
tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad
esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due
giorni della madre).
L'alternatività, in
sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo
fruibili nel mese (tre).
I giorni di permesso
possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fruisce della
"normale" astensione facoltativa.
2.3 - Genitori di figli
maggiorenni e familiari di persone handicappate non conviventi
In base all'art. 20
della legge 53, i genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate
possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore di
handicap non è convivente a condizione che l'assistenza sia continua ed
esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
Si rammenta (v. par.
2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono quelli di figli
maggiorenni.
2.3.1 - Continuità
dell'assistenza
La
"continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto
handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore,
genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i
giorni di permesso.
Pertanto la continuità
di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle
abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale,
ma anche soltanto semplicemente temporale.
2.3.2 - Esclusività
dell'assistenza
La
"esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i
permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona
handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata
quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente,
risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti
lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato,
ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.
2.4 - Genitori di figli
maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi
Se il lavoratore
richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata continua ad
essere implicito - anche tenendo conto dei criteri enunciati dal Consiglio di
Stato con parere n. 784/95- che ai fini della concessione dei permessi non
debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire
assistenza.
Si confermano,
pertanto, le istruzioni precedenti (v. circ. n. 80/95) che subordinano la
concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo familiare, di soggetti
non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata.
2.5 - Impossibilità di
assistenza da parte del familiare non lavoratore
Oltre ai motivi,
obiettivamente rilevanti, di impossibilità all'assistenza da parte del
genitore non lavoratore, indicati nella circ. 37/99 (par. 2, lett. A), da
ritenere applicabili non solo al genitore suddetto, ma anche ad altro
familiare (ugualmente non lavoratore e unico altro soggetto in grado di
prestare assistenza) (2), si elencano gli ulteriori motivi di impossibilità
di assistenza da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto
handicappato individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S con
deliberazione n. 32 del 7.3.2000 (all. 1), per i quali, quindi, al lavoratore
(genitore o parente o affine entro il 3° grado (3), convivente o meno -v. par
2.3 e 2.4- con l'handicappato) possono essere riconosciuti i permessi, senza
necessità di valutazioni medico-legali:
riconoscimento, da
parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di
per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità
o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
riconoscimento, da
parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità
civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che
individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia
studente);
infermità temporanea
per i periodi di ricovero ospedaliero;
età superiore ai 70
anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli
invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di
cui al capoverso successivo.
I motivi di carattere
sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore, come ad
esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero,
dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per
quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al
tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità,
per quest'ultimo, di prestare assistenza.
Inoltre un ulteriore
motivo di impedimento - ugualmente identificato, in altra circostanza, dal
Comitato G.I.A.S.- all'assistenza da parte del familiare non lavoratore
convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla mancanza
di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il
lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il
figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili
e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona handicappata da
altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di
guida.
3 - CHIARIMENTI E VARIE
3.1 - Decorrenza
dell'inizio dei benefici in casi particolari
Ad integrazione di
quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 1, 16° cpv. e nota 6) si precisa che
le indennità per le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della
legge 104/92, possono essere riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva
astensione dal lavoro, a partire da una data diversa da quella di rilascio
dell'attestato (o certificato o verbale) relativo al riconoscimento
dell'handicap grave da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non
solo qualora nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente
da data anteriore a quella del riconoscimento dell'handicap grave, ma in
tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione
sia tale (ad es. quanto è presente il riferimento ad una eziologia prenatale)
da far considerare l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore
a quella di presentazione alla ASL della domanda di riconoscimento (non
anteriore comunque a quella di presentazione all'INPS e al datore di lavoro
della relativa domanda).
3.2 – Part-time
verticale
In caso di contratto di
lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad
orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di
permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico
va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la
frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con
la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n°
dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso
teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio
di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi
teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la "settimana
corta").
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di
permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato
spetterà quindi 1 solo giorno di permesso
3.3 - Operai agricoli a
tempo determinato
In merito ai lavoratori
agricoli a tempo determinato, nel confermare in via generale quanto previsto
dalla circ. 80/95 (par. 5) circa la impossibilità della materiale fruizione
di giorni di permesso per se stessi, quali portatori di handicap, o per i
figli o i familiari handicappati, quando si tratta di lavoratori agricoli
occupati "a giornata", si precisa che il riconoscimento dei giorni
di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati con
contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di
attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta")
alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di
mese, vale a dire per i mesi in cui l'attività viene svolta solo per alcuni
giorni.
3.4 - Contributi
figurativi
La legge, all'articolo
19, lett. a), precisa che i permessi dell'articolo 33, comma 3, della legge
n.1204/1992 (permessi "a giorni"), sono coperti da contribuzione
figurativa.
I permessi di cui al
comma 2 (permessi "ad ore") risultano ora coperti da contribuzione
figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti
volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71).
Sull'argomento saranno
impartite disposizioni a parte.
3.5 - Modulario e
documentazione
Nell'attesa della
revisione della modulistica attuale, la stessa potrà essere utilizzata, con
gli opportuni adattamenti e con la presentazione delle dichiarazioni di
responsabilità, laddove necessarie.
Si ricorda in proposito
che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da
autocertificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Note
(1) - La situazione di
"genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un genitore, o
di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento
del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale
(v. circ. n. 109/2000, par. 1.3).
(2) - Si rammentano i
"motivi obiettivamente rilevanti" indicati nella citata circolare,
applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa dal genitore, sempre che
risulti essere l'unica in famiglia in grado di prestare assistenza:
- grave malattia
- presenza in famiglia
di più di tre minorenni
- presenza in famiglia
di un bambino inferiore a 6 anni
- necessità di
assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (da valutare
a cura del medico di Sede).
(3) - Si riporta, ad
ogni buon fine, quanto riepilogato nella nota (5) della circolare n. 80 del
24.3.1995 a proposito del computo dei gradi di parentela e di affinità:
"E' noto che i
gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela
in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente
considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella
madre/figlio di 1° grado, e così via.
In linea collaterale,
invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al
capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre
escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra
fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è
di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).
L'affinità è il
rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78
c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio
parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o
suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così
via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro:
così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con
quest'ultima."
Allegato
1
I.N.P.S.
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 7.3.2000
OGGETTO: Legge n.
104/92. Presenza, nella famiglia del soggetto handicappato grave, di
familiare non lavoratore.
IL COMITATO
AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
(Seduta del 7.3.2000)
- visto l'art. 33,
comma 3, della legge n. 104/92;
- viste le disposizioni
vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità relativa ai giorni di
permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 è subordinato
alla impossibilità, per altre persone presenti nella famiglia del soggetto
handicappato grave, di assisterlo;
- considerato che tale
impossibilità è stata individuata nell'espletamento di una attività
lavorativa, ovvero, qualora il familiare non sia lavoratore, nei "motivi
obiettivamente rilevanti" di quest'ultimo, quali i gravi motivi di
salute o un obiettivo insormontabile impedimento;
- rilevato che
determinate situazioni oggettive possono comportare effettivamente una
impossibilità del familiare non lavoratore di prestare assistenza al
portatore di handicap;
- ritenuto che le
anzidette situazioni oggettive, purché debitamente documentate, non
necessitino di particolari accertamenti da parte dell'Istituto ai fini della
concessione, alle condizioni previste, dei permessi in questione al
lavoratore, genitore, parente o affine entro il terzo grado
dell'handicappato;
- tenuto conto che in caso
di figlio minorenne l'obbligo di assistenza in capo ai genitori è da ritenere
prevalente rispetto a quello di altri familiari;
DELIBERA
1) Ai fini della
concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della
legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano
presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi
ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle
seguenti ipotesi:
a) riconoscimento, da
parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di
per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità
o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
b) riconoscimento, da
parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità
civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che
individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
c) età superiore ai 70
anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
d) età inferiore ai 18
anni (anche nel caso in cui non sia studente);
e) infermità temporanea
per i periodi di ricovero ospedaliero.
2) Altre infermità
temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di
carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non
lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di
stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del
disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista
una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
3) In caso di genitori
entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di
familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due
genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per
assistere tale figlio.
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