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Legge - 12 marzo
1999, n. 68
CAPO I I-Diritto al lavoro dei disabili
Articolo 1. - Collocamento dei disabili 1. La
presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni
ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli
effetti della presente legge si intendono per non
vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che
sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della
lingua parlata.
3. Restano
ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi
14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori
e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti
della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli
insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.
L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo,
che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di
cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante.
5. In
considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la
valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento
delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i
soggetti di cui al comma 1, lettera
d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori
di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del
posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Articolo 2. - Collocamento mirato 1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni
dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Articolo 3. - Assunzioni obbligatorie.
Quote di riserva 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente
misura:
a) sette per cento dei
lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano
da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano
da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che
occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di
riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al
comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli
servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione
di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
ovvero dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per
la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento,
in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il
singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata
della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
e, nel caso in cui la procedura si concluda con
almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti
pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro
privati.
7. Nella
quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,
nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Articolo 4. - Criteri di computo della
quota di riserva 1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a
nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
3. I
lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai
quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro
una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal
contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che
occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro,
sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I
lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia non possono
essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se
sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di
lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di
destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del
più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a
mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa
azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui
all'articolo 18 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento
delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di
cui al primo comma dell'articolo 181 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte
le spese per l'assegno di incollocabilità
previsto dall'articolo 180 dello
stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni,
secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata".
Articolo 5. - Esclusioni, esoneri
parziali e contributi esonerativi 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza
unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili
o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la
misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel
settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono
tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono
altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati
del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori
di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali
condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale
dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella
misura di lire 25.000 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza
unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il loro parere con le modalità
di cui al comma 1, sono disciplinati
i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali,
nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o
parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa,
dal 5 per cento
al 24 per cento
su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al
comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata.
7. Le
regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14, delle
somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono
essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in
riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
CAPO II - Servizi del collocamento
obbligatorio
Articolo 6. - Servizi
per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati
"uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione,
alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti
di cui alla presente legge nonché all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni,
degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un
comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4 del
presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità,
con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative,
alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e
alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa per il funzionamento della commissione di
cui al comma 1".
CAPO III - Avviamento al
lavoro
Articolo 7. - Modalità
delle assunzioni obbligatorie 1. Ai fini
dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i
lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'articolo 11. Le
richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi
promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni
cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni
cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori
di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della
presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del
predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno
diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo
e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di
vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione,
effettuata anche su base nazionale.
Articolo 8. - Elenchi
e graduatorie 1. Le
persone di cui al comma 1
dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della
presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le
abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai
lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al
primo periodo del presente comma alle dipendenze
dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai
commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le
regioni definiscono le modalità di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al
comma 2 sulla base
dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4. 5. I lavoratori disabili,
licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda.
Articolo 9. - Richieste di avviamento 1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei
lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di
avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con
il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche
simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio
da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento
al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro.
4. I
disabili psichici vengono avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma
hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli
uffici competenti possono determinare procedure e modalità
di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la
chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali
e per specifici settori.
6. I datori
di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente
legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio
dei prospetti e può altresí disporre che i
prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della
disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico.
7. Ove
l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare
richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti
l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli
uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Articolo 10. - Rapporto di lavoro dei
disabili obbligatoriamente assunti 1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si
applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate
con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro
può chiedere che vengano accertate le condizioni
di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni,
possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si
riscontri una condizione di aggravamento che,
sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata
con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile
ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a
che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può
essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che
valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della
presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei
confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili
qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti
lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della
presente legge.
5. In caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli
uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro
avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La
direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la
decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di
lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle
disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione
nelle predette liste.
CAPO IV - Convenzioni e incentivi
Articolo 11. - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa 1. Al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella
convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la
facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a
termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori
di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente
legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa
per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della
stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti
pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della
presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e
di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 3 ed al
primo periodo del comma 6
dell'articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento
mirato.
7. Oltre a
quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente
le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro
svolgimento;
b) prevedere le forme di
sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte
degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale
e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche
periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo.
Articolo 12. - Cooperative sociali 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di
cui all'articolo 3, con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti,
ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera
b), dell'articolo 6, non
possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro
occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento
dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro
occupa più di 50
dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a
tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota
d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso
la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al
comma 1, con oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
1)
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve
essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al
libero professionista di cui al comma 1 di
applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali,
e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili; 2) i
nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3) l'indicazione del percorso
formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Articolo 13. - Agevolazioni per le
assunzioni 1.
Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale,
per la durata massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto
in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento
o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con
handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da
parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli
oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma
4 e con
indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
b) la fiscalizzazione nella
misura del 50 per cento,
per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67 per cento
e il 79 per cento
o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al
50 per cento
o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura
ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione,
per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la
responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento
è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere
dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono
a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
lire 40 miliardi
per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità
per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4, nonché la
disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.
Articolo 14. - Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili 1. Le regioni
istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito
denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi
servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata
una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
disabili.
3. Al Fondo
sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi
versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera
c);
c) ogni altra provvidenza in
attuazione delle finalità della presente legge.
CAPO V - Sanzioni e
disposizioni finali e transitorie
Articolo 15. – Sanzioni 1. Le
imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano
agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi
introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze
di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si
applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle
norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1, per ogni
giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di
cui all'articolo 3, il datore
di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione
amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno
per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque
anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 16. - Concorsi presso le
pubbliche amministrazioni 1. Ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal
fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità
di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di
concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito
le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in
stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
3. Salvi i
requisiti di idoneità specifica per singole
funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e
robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Articolo 17. - Obbligo di certificazione 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Articolo 18. - Disposizioni
transitorie e finali 1. I soggetti
già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono
mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità
da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono
computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di
tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di
lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a
un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La
predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e
privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le
assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo
7, comma 1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce
le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Articolo 19. - Regioni a statuto speciale
e province autonome 1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle
materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 20. - Regolamento di esecuzione 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la
Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Articolo 21. - Relazione al Parlamento 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ogni due anni, entro il 30 giugno,
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro
il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Articolo 22. - Abrogazioni. 1. Sono
abrogati:
a) la
legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Articolo 23. Entrata in vigore 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo
a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le
restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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