Statuto
Art.
1
COSTITUZIONE
E’
costituita con sede a Reggio Emilia ma operante in tutto il territorio
della Regione Emilia Romagna e in tutto il territorio della Nazione
Italiana, l’Associazione di volontariato denominata ACMT RETE
PER LA CHARCOT - MARIE - TOOTH di seguito detta associazione.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici.
Art.
2
FINALITA'
L'Associazione
ha lo scopo di:
· Promuovere
progetti d'informazione al fine di accrescere le competenze e le
conoscenze relative al trattamento della malattia di
Charcot-Marie-Tooth e sindromi similari.
· Favorire
la nascita di centri per la diagnosi e il trattamento in grado di
lavorare in collaborazione fra loro.
· Sviluppare
l'incontro e il confronto fra le persone affette dalla malattia di
Charcot-Marie-Tooth e i loro familiari attraverso mezzi di
comunicazione e momenti di socializzazione e informazione.
· Essere
punto d'informazione sulle leggi a favore dei disabili, lavorando in
collaborazione con altre realtà associative.
Essa
ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art.
3
ADERENTI
Possono
aderire all'associazione:
· Tutti
coloro affetti da Charcot-Marie-Tooth o altre patologie similari.
· Familiari
o amici nel numero massimo di uno per ogni affetto.
Sono
soci:
· Soci
fondatori
coloro che hanno costituito l'associazione sottoscrivendo l'atto
costitutivo.
· Soci
ordinari
coloro che in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto
presentano domanda d'adesione che dovrà essere confermata
dal gruppo gestionale.
Art.
4
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
Gli
aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega a condizione che risultino iscritti da almeno
3 (tre) mesi.
Hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'associazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, i
suoi regolamenti e a pagare le quote sociali.
Art.
5
ORGANI
Sono
organi dell'associazione:
· L'Assemblea
· Il
Gruppo Gestionale
· Il
Presidente.
Art.
6
ASSEMBLEA
L'assemblea
è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata
dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; con
almeno 15 (quindici) giorni di preavviso decorrente dalla data del
timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la
lettera di convocazione sia consegnata a mano ovvero da quella
dell'e-mail in caso l'aderente abbia comunicato un indirizzo di posta
elettronica.
L’assemblea può essere convocata su richiesta
motivata di almeno un decimo di tutti i soci; in tal caso il presidente
deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta
entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno degli
aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro
aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per
delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più
di una delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
In conformità al codice civile e al principio di
democraticità della struttura, per Lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo
è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti di
tutti gli associati.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
· Eleggere
i membri del Gruppo Gestionale;
· Approvare
il programma d'attività proposto dal gruppo gestionale;
· Approvare
il bilancio preventivo;
· Approvare
o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al
successivo articolo 15;
· Stabilire
l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti.
Previo
apposito regolamento interno potranno essere utilizzati strumenti
telematici per lo svolgimento delle sedute.
Art.
7
GRUPPO GESTIONALE
Il
Gruppo Gestionale è eletto e revocato dall'Assemblea ed
è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di
15 (quindici).
Il Gruppo Gestionale si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni
3 (tre) mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Previo apposito regolamento interno potranno essere utilizzati
strumenti telematici per lo svolgimento delle sedute.
Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di
almeno 12 (dodici) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da
quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione
sia consegnata a mano o da quella dell'e-mail in caso il membro abbia
comunicato un indirizzo odi posta elettronica.
Il Gruppo Gestionale ha i seguenti compiti:
· Fissare
le norme per il funzionamento dell'associazione;
· Sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali;
· Determinare
il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e
coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
· Assumere
il personale;
· Eleggere
e revocare il Presidente e il Vicepresidente;
· Nominare
il Segretario;
· Valutare
le richieste di adesione all'associazione.
Le
deliberazioni del Gruppo Gestionale sono assunte con la maggioranza
semplice dei presenti.
Art.
8
PRESIDENTE
Il
Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del
Gruppo Gestionale, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a
maggioranza di voti.
Esso cessa dalla carica allo scadere del mandato (vedi Art. 11) e
qualora non ottemperi ai disposti normativi.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di
terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e
del Gruppo Gestionale.
In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni
sono svolte dal vicepresidente o in mancanza di esso da una persona
eletta al momento dalla maggioranza dei presenti.
Art.
9
SEGRETARIO
Il
Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
· Provvede
alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti;
· Provvede
alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
· Provvede
alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in
conformità alle decisioni del Gruppo Gestionale e predispone
lo schema del progetto di bilancio preventivo, del bilancio consuntivo,
a norma di legge.
Art.
10
COLLEGIO ARBITRALE
Qualsiasi
controversia dovesse sorgere, per l'interpretazione e l'esecuzione del
presente statuto tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere
devoluta alla competenza di un collegio arbitrale formato da tre
arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et
aequo", senza formalità di procedura, salvo contraddittorio,
entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai
primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di
Reggio Emilia, il quale nominerà anche l'arbitro per la
parte che non vi avesse provveduto.
Art.
11
GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE
Tutte
le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni
e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere
del triennio stesso.
L'attività degli associati non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo
gratuito.
Agli associati sono rimborsate dall'associazione le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione.
Art.
12
RISORSE ECONOMICHE
L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
· Quote
associative degli aderenti;
· Contributi
volontari;
· Contributi
dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
· Contributi
di organismi internazionali;
· Donazioni
e lasciti testamentari;
· Rimborsi
derivanti da convenzioni;
· Rendite
di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
· Entrate
derivanti da attività marginali di raccolta fondi.
I
fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Gruppo
Gestionale.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del
Presidente o di un delegato.
Art.
13
QUOTA SOCIALE
La
quota associativa a carico degli aderenti è fissata
dall'Assemblea. Essa è annuale.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali
decadono da soci.
Art.
14
BILANCIO
Ogni
anno devono essere redatti, a cura del Gruppo Gestionale i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
che deciderà a maggioranza di voti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art.
15
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le
proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'Assemblea dal Gruppo Gestionale o da almeno un terzo dei soci
ordinari. L'Assemblea è valida solo se sono presenti il 50%
(cinquanta) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti tranne
che per la variazione della sede legale, per la quale è
sufficiente la maggioranza semplice dei presenti all'assemblea.
Art.
16
NORMA DI RINVIO
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia e al codice civile.
|