|
Rispondo per cercare di darvi qualche
riferimento in più sulla base delle direttive circolari di cui io sono in
possesso. Purtroppo le normative spesso sono soggette a diversi
interpretazioni e per esperienza personale so che, ai medesimi
quesiti, gli uffici periferici delle agenzie delle entrate forniscono
differenti risposte agli utenti. Io quindi sottolineerò ciò che è indicato
dalla normativa vigente con i riferimenti per chi ha voglia di
approfondire e cercherò di fare maggiore chiarezza, ricordandovi che
purtroppo l’unico organo responsabile sul territorio è l’agenzia delle
entrate, presente con sezioni provinciali.
La possibilità di acquistare il veicolo usufruendo delle agevolazioni
previste pur non adattando il veicolo, è stata introdotta dalla finanziaria
2001. Parecchi erano i lati oscuri della finanziaria, prima tra tutti i
requisiti per accedere alle agevolazioni e la documentazione da
presentare.La circolare 46 del 11/05/01 dell’agenzia delle entrate è
entrata più nello specifico. Vi allego un estratto della circolare.
La parte più importante è questa:
“A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del
Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per
usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 della legge
finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che
comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità
della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n.
104/1992. La medesima commissione deve certificare l’appartenenza alla
categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali
soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti
del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali”
Omissis …
”In relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni per i
disabili, è opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
485, l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e
le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà.”
Quindi nella circolare è esplicitata la
necessità dell’indicazione della grave limitazione permanente della
deambulazione (vedete come a volte si indica grave limitazione altre volte
solo limitazione permanente della deambulazione), senza parlare di “grave
deficit motorio” o di “grave impedimento” come indicava l’amico Massimo.
Ciò è stato ribadito da una successiva risposta ad un interpello
all’agenzia delle entrate su una richiesta analoga, con l’aggiunta segnata
di seguito in grassetto sulla possibilità di integrare il parere della Commissione
con adeguata certificazione. Ecco l’estratto della risposta all’interpello “Risoluzione
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -
16/08/2002 n. 284”
“In tale occasione,
su conforme parere del Dipartimento della prevenzione del Ministero della
Sanità, è stato precisato che il riferimento fondamentale per poter
usufruire dei benefici fiscali previsti dal citato art. 30 della legge
n.388/2000, fosse la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3,
comma 3, della legge n.104/1992, derivante da patologie che comportano una
limitazione permanente della deambulazione.
La circolare in argomento ha espressamente chiarito che, per
fruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto del veicolo non adattato,
il soggetto disabile deve essere in possesso di una certificazione
risultante da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap,
di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dalla quale risulti non solo
la gravità dell'handicap, ma anche l'esistenza di una grave limitazione
permanente della capacità di deambulazione.
Nel caso di specie la documentazione rilasciata dalla
commissione per l'accertamento dell'handicap al soggetto istante attesta la
gravità della disabilità nella sfera individuale e relazionale, ma non
certifica l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della
capacità di deambulazione. Per tale motivo la scrivente ritiene che non
ricorrano i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, e quindi
di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
Resta ovviamente salva la possibilità, per l'istante, di
poter fruire dei benefici, qualora ottenga, dalla richiamata commissione
per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che
espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di
deambulazione.”
Nelle guide diffuse dall’Agenzia delle
entrate sulle agevolazioni per disabili (reperibili nel sito www.agenziaentrate.it) si
parla ancora di categorie aventi diritto.
L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il
settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse
alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. i non vedenti e sordomuti
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento
3. i disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che
versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi
comprese le pluriamputazioni) che comportano
una limitazione permanente della deambulazione.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con
verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art.
4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
Successivamente nella stessa guida si
indica che per disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione o pluriamputati è necessario produrre per accedere alle
agevolazioni senza adattamento del veicolo (paragrafo 8 della guida):
“verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge 104 del
1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave (ai sensi comma 3 art. 3 della legge 104 del 1992) derivante da
patologie (ivi compresa le pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione”
Non si parla più di grave ma
di sola limitazione permanente della deambulazione.
Al di là di tutto, posso portare la mia
esperienza avendo rapporti continui con le concessionarie. Tali richieste
per i nostri utenti non sono mai state avanzate, né tanto meno l’agenzia
delle entrate ha obiettato sull’applicabilità delle agevolazioni nel caso
in cui non fosse esplicitato sul certificato la limitazione permanente
della deambulazione; ciò per sottolineare la mancanza di uniformità
nell’applicazione della normativa.
Per quanto concerne
l’autocertificazione, se la normativa prevede la possibilità di
autocertificare (ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 2000) di essere
affetto da handicap grave con una limitazione della capacità di
deambulazione, come risulta dalla certificazione …, la concessionaria deve
accettare il documento (anzi per loro forse sarebbe anche più comodo!).
Chiaramente nella stessa autocertificazione lo scrivente dichiara “di
essere a conoscenza delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell’art.
76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la dichiarazione risultasse
mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di
eseguire in forza dell’articolo 43 dello stesso T.U.”.
Sperando di esservi stato di aiuto, Vi porgo i migliori saluti.
ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi - Mobilità in auto
|