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RuotHabile

 

CONSULENZA MOBILITA’ TOTALE

Pistaaaaaa ….

 

 

La nostra mobilità è un fattore estremamente importante per realizzare quella qualità di vita che purtroppo la patologia danneggia ed ostacola.

Viste le vostre numerose richieste pervenute al Forum dell’Associazione “Parliamone insieme” in merito ad argomenti che riguardano il bisogno di mobilità. Considerato che le leggi e le normative sono molteplici e qualche volta anche contraddittorie, abbiamo pensato di offrire questo un servizio di consulenza on line cui risponde l’Ing. Improta del settore mobilità dell’Inail

Domanda

Insieme a questo strumento per avere risposte chiare e sicure in merito a leggi, normative, adattamenti personalizzati alla vostra autovettura, indirizzi di officine, consigli per affrontare al meglio le Commissioni Patenti Speciali, forme assicurative ed altro ancora, abbiamo deciso di inserire un altro strumento di consultazione. Mettiamo infatti un link all’Autofficina POGGESI che sono specialisti in allestimenti autoveicoli per disabili e che possono darvi spiegazioni e indicazioni sulle modifiche da apportare all’autoveicolo.

Link                             http://www.poggesiautofficina.com/

Mail cui scrivere         info@allestimentidisabili.com

AUTOFFICINA POGGESI Via Di Collodi 10/20 - 50141 FIRENZE
Tel. 0554564826 - cell. +393394040759
Inoltre consigliamo anche per i problemi di mobilità di vedere i seguenti link
Ausilio per sollevamento disabile: http://www.gruettasollevapersone.com/

Allestimenti trasporto disabili: http://www.trasportodisabili.net
Informazioni patenti speciali: http://www.guidadisabili.com/

Trasformazioni moto disabili: http://www.motodisabili.net/
Autoriparazioni autofficina: http://www.poggesiautofficina.com/

Allestimenti per disabili: http://www.allestimentidisabili.com/
Accessori ausili per disabili: http://www.ausilidisabili.com/

Allestimenti speciali trasformazione veicoli: http://www.allestimentiveicoli.com/

                                                                

 

 

 

 

ATTENZIONE

Prima di porre la tua domanda ti consigliamo di scaricare la “Guida alle agevolazioni fiscali per i Disabili Anno 2011 puoi trovare molte delle risposte che stai cercando. Infatti consigliamo di porre quesiti all’Ing. Improta solo nel caso non trovino una risposta, ad esempio come tecnicamente effettuare una trasformazione dell’autovettura. Inoltre abbiamo indicato qui sotto alcuni del quesiti più richiesti proprio per evitare contatti inutili.

 Clicca e scarica la guida 2011

 

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Alcuni esempi di quesiti sulla mobilità

Argomento

Assicurazione, attenzione alla classe di merito.

Domanda

Attenzione all'assicurazione dell'auto acquistata per il disabile. PERCHE'? La carta di circolazione deve essere intestata al disabile, quindi anche l'assicurazione, che parte dalla 14a classe con gli sgravi dell'età e tutto il resto.
Chi è come me, figlio di un disabile, non può trasportare la propria classe di merito nel mio caso la prima, nella polizza dell'auto nuova intestata al disabile, con un aggravio di circa 1400 € all'anno. A queste condizioni non conviene assolutamente acquistare l'auto sfruttando le condizioni previste di sgravio riguardo all'Iva al 4%. L'assicurazione dice che non è possibile trasferire la classe di merito e cointestare la nuova polizza.
Chi ne sa di più? Ciao a tutti
Luciano

Risposta

In risposta al primo quesito purtroppo ha ragione l'amico Luciano. La classe di merito della polizza e legata all'intestatario del veicolo, mentre il contraente (ovvero colui a cui e intestato il contratto e che paga il premio) può essere il familiare. L'assicurazione potrebbe venire incontro per non partire  dalla classe 14, ma è a discrezione della compagnia. Vi informo che alcune associazioni di disabili hanno convenzioni con alcune compagnie, per un risparmio sul premio, ma a volte tali accordi sono solo a livello provinciale.
Massimo Improta

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Argomento

Guida con molle di Codivilla, è vietata senza patente speciale.

Domanda

Avrei un problema da sottoporre all'Ing. Improta.
Mi chiamo DI PALERMO e sono di Roma, da anni guido con patente normale e molle di codivilla, tutto bene e nessun problema. Ultimamente, visto che dovevo rinnovare la patente ho deciso di chiedere quella speciale per essere in regola ed avere le agevolazioni, il contrassegno mi serve perché mi risparmia molto camminare. Mi sono presentato alla visita
della commissione medica e mi hanno detto che con le molle io avrei dovuto adattare l'autoveicolo con cambio automatico più freno e acceleratore al volante. Ho richiesto spiegazioni e mi hanno detto che su i quattro arti che si utilizzano per la guida, due avevano la protesi e quindi i comandi dovevano essere affidati agli arti validi. Ho obiettato che le mie sono scarpe ortopediche con molla inserita e non una protesi ma solo una ortesi.
Cosa posso fare? A parte il fatto che non conoscono bene la patologia altrimenti saprebbero bene che sono tutti e quattro gli arti coinvolti con la CMT, ma non vado certo a dirglielo, ho bisogno della patente per il mio lavoro.
Un amico mi ha consigliato di fare la domanda in un altra città dove il problema delle molle non viene neppure preso in considerazione, si può fare visto che risiedo a Roma?
Grazie. Alfonso DI PALERMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta

 

Egr. sig. Di Palermo, per quanto concerne l'utilizzo di ortesi per arto inferiore ai fini della guida di un autoveicolo, è necessario far riferimento alla direttiva del Comitato Tecnico  del 17/07/2001 prot. 1429/M334 (Molla di Codevilla ad uno o ambedue arti inferiori – classe 5a o 5a-5°- ). In base a tale circolare, si esclude categoricamente la possibilità di utilizzo di ortesi per l'azionamento del pedale del freno. Su richiesta dell'interessato si può consentire, invece, l'utilizzo del pedale della frizione e dell'acceleratore o di ambedue, nel caso di molla ad entrambi gli arti inferiori. E' chiaro che tale prescrizione può essere fatta solo se la Commissione medica reputi l'arto inferiore in grado di azionare con continuità e regolarità i due pedali, con capacità di movimenti autonomi di sollevamento e spostamento laterale, prevedendo chiaramente il supporto delle ortesi. Tra l'altro tale possibilità è prevista sia in caso di limitazione funzionale (utilizzo di ortesi) sia di perdita anatomica (utilizzo di protesi), quindi protesi o non protesi il discorso non cambia.
Nel suo caso, quindi, potrebbe essere valida tale prescrizione:
-          ortesi per arto inferiore 03.02 (per i due arti)
-          cambio automatico 10.02 ( che sarebbe di notevole aiuto per evitare il cambio delle marce) o nessuna prescrizione per il cambio
-          freno manuale 20.06
Almeno si eviterebbe l'utilizzo dell'acceleratore manuale che richiede un bel po' di sforzo in più. Dalla data della visita, ha 30gg di tempo per presentare ricorso. Mentre la visita medica
può essere sostenuta in qualsiasi provincia italiana.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

MASSIMO IMPROTA 

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Argomento

Patente speciale sì – patente speciale no! Conviene averla?

Domanda

EGR. SIG. Improta, mi è stato detto che l'assicurazione non paga se causo un  incidente automobilistico e vengono a conoscenza del fatto che sono invalido all'80% ma non ho la patente speciale. corrisponde al vero?

Devo obbligatoriamente richiedere la patente speciale anche se all'ultima visita medica per il rinnovo della patente il medico non ha rilevato la mia patologia?
Mi ha spaventato un amico che è finito in tribunale, citato dall'assicurazione, perché guidava pur avendo ogni tanto crisi epilettiche.
Ultima cosa se ottengo la patente speciale devo informare l'assicurazione di questo mio cambiamento.
La ringrazio. Andrea

Risposta

E' necessario capire se il medico abilitato al rilascio dell'idoneità per la patente normale fosse a conoscenza delle problematiche esistenti (se ci sono ovvero "mutilazioni o minorazione fisiche" cito la terminologia oscena del Codice della Strada). Quando si dice che il medico non ha rilevato la patologia, si intende, che ci sono problemi motori ed il medico non se ne è accorto? Io consiglio sempre, quando ci sono difficoltà nella guida del veicolo di presentarsi direttamente alla
Commissione medica locale. Il caso che è stato citato è un po'differente poiché il Codice proibisce assolutamente la guida del veicolo per persone che soffrono di crisi comiziali. 
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

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Argomento

I diritti con il 60%  di disabilità

Domanda

Buongiorno, di recente mi è stata assegnata un'invalidità del 60% motivata dalla
CMT1A, e curiosando sul sito "asl-milano" ho letto di agevolazioni e rimborsi riguardanti l'auto, in particolare sul pagamento del bollo, IVA e IRPEF sull'acquisto di un'auto nuova (con o senza modifiche speciali), e anche sulle riparazioni.

Non sono però riuscito a trovare informazioni dettagliate che mi chiarissero, con il mio 60% di invalidità, se e in quale misura ho diritto a queste agevolazioni. Potrebbe gentilmente essermi d'aiuto?
Grazie e cordiali saluti, Alessandro.

Risposta

Le agevolazioni non sono "legate" alla percentuale di invalidità, bensì all'eventuale adattamento del veicolo e all'eventuale possesso del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL, in cui deve essere esplicitamente annotata la natura motoria della disabilità (non consideriamo adesso il caso di disabilità sensoriale o psichica). Nel caso si versi, poi, nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 art. 3 della 104/92, l'adattamento del
veicolo non rappresenta più un requisito per accedere alle agevolazioni. Si ricorda che, quando si parla di adattamento del veicolo, non si fa riferimento solo all'adattamento per la guida, ma anche ad un eventuale allestimento per agevolare l'accesso ed il trasporto (pedana sollevatrice, scivoli, sedile scorrevole, ribaltina etc.). Saluti 
ING. MASSIMO IMPROTA
Inail Centro Protesi
Mobilità in auto

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Argomento

Acquisto auto ed interpretazione delle leggi per le agevolazioni fiscali

Domanda

Sono Massimo di Milano, mi è stata data la legge 104 con articolo 3 - comma 3 per via della Strumpell Lorrain - Mi sono rivolto ad una concessionaria ufficiale di una conosciuta fabbrica d'auto straniere ed ho "quasi" acquistato un autovettura con gli sconti previsti dalla leggi finanziarie, dico quasi perché quando ho presentato la fotocopia della certificazione mi hanno detto che non ne avevo diritto perché non era barrata la casellina di gravemente impedito. A questo punto mi sono andata o leggere la finanziaria ma non ho capito molto e poi che diritto hanno loro, che non sono medici, a chiedermi un certificato, non basta l'autocertificazione.

Non capisco ne ho diritto o no?

Grazie Massimo

Risposta

E’ ASSOLUTAMENTE SUFFICIENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEL CERTIFICATO EX LEGGE 104/92 CON LA

CONDIZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’ (COMMA 3 ART.3). LA NORMATIVA STABILISCE CHE, IN TAL CASO (PARTICOLARE
GRAVITA’) ALLE PERSONE CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE, E’ CONSENTITO ACCEDERE A TUTTE LE AGEVOLAZIONI A PRESCINDERE DALL’ADATTAMENTO DEL VEICOLO. NON CAPISCO DI QUALE CASELLINA (GRAVE IMPEDIMENTO) LORO PARLINO. SE FANNO ANCORA PROBLEMI, NON MERITANO IL TUO ACQUISTO. SALUTI 
ING. MASSIMO IMPROTA
Inail Centro Protesi
Mobilità in auto

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Argomento

 Replica ed ulteriori specifiche sulle agevolazioni fiscali

Domanda

Salve Massimo, sono Dona coordinatrice nazionale dell'associazione, ci siamo conosciuti a Budrio e le scrivo a proposito dell'argomento da lei affrontato con il nostro amico Massimo di Milano. Dal momento che il caso denunciato dal nostro amico non è il primo e che altri concessionari e persino alcuni centri Autonomy hanno sostenuto la stessa versione, la invito a confrontarsi con me ulteriormente per arrivare ad un chiarimento definitivo. Non è mia intenzione mettere in dubbio le sue competenze e mi scuso per l'insistenza ma come associazione abbiamo il dovere di tutelare i nostri soci cercando di offrire loro verità inattaccabili. Purtroppo ho il sospetto che ancora una volta ci si trovi davanti ad una legge che da adito a due diverse interpretazioni, una legge che rischia di cadere in forti contraddizioni a scapito dei più deboli.

Ho potuto constatare di persona che molte certificazioni della legge 104/92, pur avendo crocettati entrambi gli articoli e nel caso in particolare l'articolo 3 comma3, hanno ben specificato che anche se sussiste un deficit motorio, esso NON E' GRAVE. Dal momento che la legge parla di GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE ecco che i concessionari si rifiutano di concedere gli sconti previsti.

Sono andata a leggermi bene le leggi e ho provato a chiedere un parere anche all'Anglad che mi ha confermato che per avere diritto ai benefici sull'auto bisogna avere la patente speciale o essere un disabile con grave deficit motorio esplicitamente indicato sul certificato della Commissione.

Ciò che io ho inteso è che le persone che hanno una grave limitazione motoria certificata possono accedere alle agevolazioni senza obbligo di adattamento solo se hanno la 104 con l'articolo 3 comma3 contrassegnato, in caso contrario occorre la patente speciale.

Forse è possibile by-passare il problema presentando autocertificazioni e rifiutandosi di presentare i certificati originali? Le risulta che un concessionario possa rifiutarsi? Sapevo che solo gli Enti Pubblici sono obbligati ad accettare le autocertificazioni mentre i privati sono liberi di scegliere....e di rifiutarti la vendita del bene, le risulta?

A questo punto le passo la palla perchè lei possa fare le considerazioni che crede, ringraziandola per la pazienza e la disponibilità.

Saluti cari, Dona

Risposta

Rispondo per cercare di darvi qualche riferimento in più sulla base delle direttive circolari di cui io sono in possesso. Purtroppo le normative spesso sono soggette a diversi interpretazioni e per esperienza personale so che, ai medesimi  quesiti, gli uffici periferici delle agenzie delle entrate forniscono differenti risposte agli utenti. Io quindi sottolineerò ciò che è indicato dalla normativa vigente con  i riferimenti per chi ha voglia di approfondire e cercherò di fare maggiore chiarezza, ricordandovi che purtroppo l’unico organo responsabile sul territorio è l’agenzia delle entrate, presente con sezioni provinciali.
La possibilità di acquistare il veicolo usufruendo delle agevolazioni previste pur non adattando il veicolo, è stata introdotta dalla finanziaria 2001. Parecchi erano i lati oscuri della finanziaria, prima tra tutti i requisiti per accedere alle agevolazioni e la documentazione da presentare.La circolare 46 del 11/05/01 dell’agenzia delle entrate è entrata più nello specifico. Vi allego un estratto della circolare.
La parte più importante è questa:

“A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992. La medesima commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali”
Omissis …
”In relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni per i disabili, è opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 485, l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.”

Quindi nella circolare è esplicitata la necessità dell’indicazione della grave limitazione permanente della deambulazione (vedete come a volte si indica grave limitazione altre volte solo limitazione permanente della deambulazione), senza parlare di “grave deficit motorio” o di “grave impedimento” come indicava l’amico Massimo. Ciò è stato ribadito da una successiva risposta ad un interpello all’agenzia delle entrate su una richiesta analoga, con l’aggiunta segnata di seguito in grassetto sulla possibilità di integrare il parere della Commissione con adeguata certificazione. Ecco l’estratto della risposta all’interpello “Risoluzione Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 16/08/2002 n. 284

 “In tale occasione, su conforme parere del Dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanità, è stato precisato che il riferimento fondamentale per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal citato art. 30 della legge n.388/2000, fosse la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La circolare in argomento ha espressamente chiarito che, per fruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto del veicolo non adattato, il soggetto disabile deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dalla quale risulti non solo la gravità dell'handicap, ma anche l'esistenza di una grave limitazione permanente della capacità di deambulazione.

Nel caso di specie la documentazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap al soggetto istante attesta la gravità della disabilità nella sfera individuale e relazionale, ma non certifica l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della capacità di deambulazione. Per tale motivo la scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, e quindi di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.

Resta ovviamente salva la possibilità, per l'istante, di poter fruire dei benefici, qualora ottenga, dalla richiamata commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione.”

Nelle guide diffuse dall’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni per disabili (reperibili nel sito www.agenziaentrate.it) si parla ancora di categorie aventi diritto.

L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1. i non vedenti e sordomuti

2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

 

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano

una limitazione permanente della deambulazione.

La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.

Successivamente nella stessa guida si indica che per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati è necessario produrre per accedere alle agevolazioni senza adattamento del veicolo (paragrafo 8 della guida):

“verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi comma 3 art. 3 della legge 104 del 1992) derivante da patologie (ivi compresa le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione”

Non si parla più di grave ma di sola limitazione permanente della deambulazione.

Al di là di tutto, posso portare la mia esperienza avendo rapporti continui con le concessionarie. Tali richieste per i nostri utenti non sono mai state avanzate, né tanto meno l’agenzia delle entrate ha obiettato sull’applicabilità delle agevolazioni nel caso in cui non fosse esplicitato sul certificato la limitazione permanente della deambulazione; ciò per sottolineare la mancanza di uniformità nell’applicazione della normativa.

Per quanto concerne l’autocertificazione, se la normativa prevede la possibilità di autocertificare (ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 2000) di essere affetto da handicap grave con una limitazione della capacità di deambulazione, come risulta dalla certificazione …, la concessionaria deve accettare il documento (anzi per loro forse sarebbe anche più comodo!). Chiaramente nella stessa autocertificazione lo scrivente dichiara “di essere a conoscenza delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell’art. 76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’articolo 43 dello stesso T.U.”.
Sperando di esservi stato di aiuto, Vi porgo i migliori saluti.
ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi - Mobilità in auto

 

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Argomento

Agevolazioni e patente speciale

Domanda

Buongiorno sono la ragazza di un portatore d’handicap.

Nel 1995 fu coinvolto in un grave incidente automobilistico e nello scontro riportò varie fratture, subendo inoltre una fasciotomia compartimentale alla gamba destra e da allora è costretto a portare un tutore, la cosiddetta molla di codeivilla

L’inail e di conseguenza gli altri organi preposti gli hanno riconosciuto un invalidità pari al 60%.

Voleva cambiare auto e volevamo sapere se fosse possibile usufruire delle agevolazioni fiscali e premetto che non ha mai fatto richiesta in tal senso, ed inoltre volevamo sapere come ottenere la certificazione della legge 104/92, visto che in passato non ha mai usufruito di tali agevolazioni.

Confidando in una vostra risposta porgo distinti saluti. Tiziana

 

 

Risposta

Se deve utilizzare il tutore anche per guidare è obbligatorio sottoporsi alla visita medica di idoneità presso la commissione medica patenti speciali del vs capoluogo di provincia. Essendo in possesso del certificato di invalidità attestante le ridotte ed impedite capacità motorie, si ha diritto alla agevolazioni solo se acquista un veicolo adattato come previsto dalle prescrizioni sulla patente. Al di là delle agevolazioni, conviene mettersi in regola per un eventuale guida con ortesi.

Saluti.

ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto

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Argomento

Indennità di accompagnamento

Domanda

Chiedo gentilmente se, essendo invalida al 100% ed essendo in possesso della legge 104\92 con giudizio finale :

A )SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART.3 COMMA 1),

B) SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 3),

ho diritto all’accompagnamento, in quanto ho fatto domanda in tal senso, ma non mi è stata accettata.

Premetto che sono in possesso della legge 104 dal 7/12/2001 con invalidità al 100%.

In attesa di una risposta porgo cordiali saluti.

Risposta

L'indennità di accompagnamento è una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

viene erogata indipendentemente dall'età; essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita; non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato;

al contrario la legge 104/92 ha dei criteri valutativi diversi da quelli per la valutazione dell'invalidità civile e dell’eventuale accompagnamento.

Saluti.

ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto

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Argomento

Validità vecchie certificazioni

Domanda

Sono Luciano dalla provincia di Teramo.

Premetto di essere invalido all'80% con patologia di distrofia muscolare del tipo facio-scapolo-omerale.

In data 10/01/2001 mi sono stati concessi i benefici della legge 104/92 ed a seguito di ciò, sempre nel 2001, ho ottenuto dalla Agenzia delle Entrate l'esenzione al pagamento del bollo auto (auto di serie senza adattamenti).

Alcuni mesi addietro ho avuto la necessità di acquistare un'auto nuova ma mi sono trovato di fronte a rifiuti vari sia da parte dei concessionari e sia da parte dell'ACI per  poter usufruire dei benefici in quanto sul detto certificato manca la definizione:”GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE”, a differenza dei nuovi certificati ove detta dicitura viene spuntata o no.

Sul certificato all'epoca rilasciatomi viene riportato solo:

a) "PERSONA HANDICAPPATA IN SITUAZIONE DI GRAVITA'"

b) "TALE MENOMAZIONE COMPORTA CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI RIDOTTE L.499/97 ART.8.

A questo punto vorrei gentilmente sapere se la dicitura di cui al punto b) significa o no la stessa cosa di difficoltà di deambulazione.

Ho fatto anche richiesta alla ASL di aggiornarmi il certificato, ma mi è stato risposto che non era possibile in quanto in esso era già contenuto tutto quello che doveva contenere e comunque rispecchiava chiaramente il nuovo certificato. Sta di fatto che io la nuova autovettura non l'ho potuta acquistare. Cosa mi consigliate di fare? A quali uffici devo rivolgermi per far valere i miei eventuali diritti?

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Risposta

L’indicazione “grave limitazione della capacità di deambulazione”  deve essere prevista. Ora gli uffici competenti sono più attenti alle indicazioni specifiche previste dalle direttive. Io però andrei a parlare direttamente all’ufficio dell’agenzia delle entrate per sentire anche il loro parere, vista la risposta della asl competente alla sua richiesta di aggiornamento del certificato. 

Saluti.

ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto

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Validità del contrassegno

Domanda

Buona sera,

sono un disabile con problemi gravi di deambulazione, riconosciuto dal medico legale dell'asl. A sua volta ho inoltrato la pratica al mio comune per la richiesta del cartellino per disabili o il trasponder da applicare alla mia auto.

Volevo chiedere se questo cartellino o dispositivo valeva solo per transitare e/o parcheggiare nel mio comune o potevo usufruirlo anche in altre regioni o all'estero.

Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.

Michele

 

 

Risposta

A quel che so, il contrassegno per il parcheggio è rilasciato dal comune di appartenenza ed è valido su tutto il territorio nazionale. Non mi risulta esisti un contrassegno  per disabili riconosciuto e valido a livello europeo.

Saluti.

ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto

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