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RuotHabile
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CONSULENZA MOBILITA’ TOTALE
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Pistaaaaaa ….
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La
nostra mobilità è un fattore estremamente importante per realizzare quella
qualità di vita che purtroppo la patologia danneggia ed ostacola.
Viste
le vostre numerose richieste pervenute al Forum dell’Associazione
“Parliamone insieme” in merito ad argomenti che riguardano il bisogno di
mobilità. Considerato che le leggi e le normative sono molteplici e qualche
volta anche contraddittorie, abbiamo pensato di offrire questo un servizio
di consulenza on line cui risponde l’Ing. Improta del settore mobilità
dell’Inail
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Domanda
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Insieme
a questo strumento per avere risposte chiare e sicure in merito a leggi,
normative, adattamenti personalizzati alla vostra autovettura, indirizzi di
officine, consigli per affrontare al meglio le Commissioni Patenti
Speciali, forme assicurative ed altro ancora, abbiamo deciso di inserire un
altro strumento di consultazione. Mettiamo infatti un link all’Autofficina
POGGESI che sono specialisti in allestimenti autoveicoli per disabili e che
possono darvi spiegazioni e indicazioni sulle modifiche da apportare
all’autoveicolo.
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Link
http://www.poggesiautofficina.com/
Mail cui
scrivere
info@allestimentidisabili.com
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AUTOFFICINA
POGGESI
Via Di Collodi 10/20 - 50141 FIRENZE
Tel. 0554564826 - cell. +393394040759
Inoltre consigliamo anche per i problemi di mobilità di vedere i seguenti
link
Ausilio per sollevamento disabile: http://www.gruettasollevapersone.com/
Allestimenti
trasporto disabili: http://www.trasportodisabili.net
Informazioni patenti speciali: http://www.guidadisabili.com/
Trasformazioni
moto disabili:
http://www.motodisabili.net/
Autoriparazioni autofficina: http://www.poggesiautofficina.com/
Allestimenti
per disabili:
http://www.allestimentidisabili.com/
Accessori ausili per disabili: http://www.ausilidisabili.com/
Allestimenti
speciali trasformazione veicoli: http://www.allestimentiveicoli.com/
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ATTENZIONE
Prima di porre la tua
domanda ti consigliamo di scaricare la “Guida
alle agevolazioni fiscali per i Disabili Anno 2009” puoi trovare molte
delle risposte che stai cercando. Infatti consigliamo di porre quesiti
all’Ing. Improta solo nel caso non trovino una risposta, ad esempio come
tecnicamente effettuare una trasformazione dell’autovettura. Inoltre
abbiamo indicato qui sotto alcuni del quesiti più richiesti proprio per
evitare contatti inutili.
Clicca e scarica la guida 2009
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Alcuni
esempi di quesiti sulla mobilità
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Argomento
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Assicurazione, attenzione alla classe di merito.
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Domanda
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Attenzione all'assicurazione dell'auto acquistata per il
disabile. PERCHE'? La carta di circolazione deve essere intestata al
disabile, quindi anche l'assicurazione, che parte dalla 14a classe con gli
sgravi dell'età e tutto il resto.
Chi è come me, figlio di un disabile, non può trasportare la propria classe
di merito nel mio caso la prima, nella polizza dell'auto nuova intestata al
disabile, con un aggravio di circa 1400 € all'anno. A queste condizioni non
conviene assolutamente acquistare l'auto sfruttando le condizioni previste
di sgravio riguardo all'Iva al 4%. L'assicurazione dice che non è possibile
trasferire la classe di merito e cointestare la nuova polizza.
Chi ne sa di più? Ciao a tutti
Luciano
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Risposta
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In
risposta al primo quesito purtroppo ha ragione l'amico Luciano. La classe
di merito della polizza e legata all'intestatario del veicolo, mentre il
contraente (ovvero colui a cui e intestato il contratto e che paga il
premio) può essere il familiare. L'assicurazione potrebbe venire incontro
per non partire dalla classe 14, ma è a discrezione della compagnia.
Vi informo che alcune associazioni di disabili hanno convenzioni con alcune
compagnie, per un risparmio sul premio, ma a volte tali accordi sono solo a
livello provinciale.
Massimo Improta
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Argomento
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Guida con molle di Codivilla, è vietata senza patente
speciale.
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Domanda
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Avrei un problema da sottoporre all'Ing. Improta.
Mi chiamo DI PALERMO e sono di Roma, da anni guido con patente normale e
molle di codivilla, tutto bene e nessun problema. Ultimamente, visto che
dovevo rinnovare la patente ho deciso di chiedere quella speciale per
essere in regola ed avere le agevolazioni, il contrassegno mi serve perché
mi risparmia molto camminare. Mi sono presentato alla visita
della commissione medica e mi hanno detto che con le molle io avrei dovuto
adattare l'autoveicolo con cambio automatico più freno e acceleratore al
volante. Ho richiesto spiegazioni e mi hanno detto che su i quattro arti
che si utilizzano per la guida, due avevano la protesi e quindi i comandi
dovevano essere affidati agli arti validi. Ho obiettato che le mie sono scarpe
ortopediche con molla inserita e non una protesi ma solo una ortesi.
Cosa posso fare? A parte il fatto che non conoscono bene la patologia
altrimenti saprebbero bene che sono tutti e quattro gli arti coinvolti con
la CMT, ma non vado certo a dirglielo, ho bisogno della patente per il mio
lavoro.
Un amico mi ha consigliato di fare la domanda in un altra città dove il
problema delle molle non viene neppure preso in considerazione, si può fare
visto che risiedo a Roma?
Grazie. Alfonso DI PALERMO
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Risposta
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Egr.
sig. Di Palermo, per quanto concerne l'utilizzo di ortesi per arto
inferiore ai fini della guida di un autoveicolo, è necessario far
riferimento alla direttiva del Comitato Tecnico del 17/07/2001 prot.
1429/M334 (Molla di Codevilla ad uno o ambedue arti inferiori – classe 5a o
5a-5°- ). In base a tale circolare, si esclude categoricamente la
possibilità di utilizzo di ortesi per l'azionamento del pedale del freno.
Su richiesta dell'interessato si può consentire, invece, l'utilizzo del pedale
della frizione e dell'acceleratore o di ambedue, nel caso di molla ad
entrambi gli arti inferiori. E' chiaro che tale prescrizione può essere
fatta solo se la Commissione medica reputi l'arto inferiore in grado di
azionare con continuità e regolarità i due pedali, con capacità di
movimenti autonomi di sollevamento e spostamento laterale, prevedendo
chiaramente il supporto delle ortesi. Tra l'altro tale possibilità è
prevista sia in caso di limitazione funzionale (utilizzo di ortesi) sia di
perdita anatomica (utilizzo di protesi), quindi protesi o non protesi il
discorso non cambia.
Nel suo caso, quindi, potrebbe essere valida tale prescrizione:
- ortesi per arto
inferiore 03.02 (per i due arti)
- cambio automatico
10.02 ( che sarebbe di notevole aiuto per evitare il cambio delle marce) o
nessuna prescrizione per il cambio
- freno manuale 20.06
Almeno si eviterebbe l'utilizzo dell'acceleratore manuale che richiede un
bel po' di sforzo in più. Dalla data della visita, ha 30gg di tempo per
presentare ricorso. Mentre la visita medica
può essere sostenuta in qualsiasi provincia italiana.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.
MASSIMO
IMPROTA
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Argomento
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Patente speciale sì – patente speciale no! Conviene averla?
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Domanda
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EGR. SIG. Improta, mi è stato detto che l'assicurazione non
paga se causo un incidente automobilistico e vengono a conoscenza del
fatto che sono invalido all'80% ma non ho la patente speciale. corrisponde
al vero?
Devo obbligatoriamente richiedere la patente speciale anche
se all'ultima visita medica per il rinnovo della patente il medico non ha
rilevato la mia patologia?
Mi ha spaventato un amico che è finito in tribunale, citato
dall'assicurazione, perché guidava pur avendo ogni tanto crisi epilettiche.
Ultima cosa se ottengo la patente speciale devo informare l'assicurazione
di questo mio cambiamento.
La ringrazio. Andrea
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Risposta
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E'
necessario capire se il medico abilitato al rilascio dell'idoneità per la
patente normale fosse a conoscenza delle problematiche esistenti (se ci
sono ovvero "mutilazioni o minorazione fisiche" cito la
terminologia oscena del Codice della Strada). Quando si dice che il medico
non ha rilevato la patologia, si intende, che ci sono problemi motori ed il
medico non se ne è accorto? Io consiglio sempre, quando ci sono difficoltà
nella guida del veicolo di presentarsi direttamente alla
Commissione medica locale. Il caso che è stato citato è un po'differente
poiché il Codice proibisce assolutamente la guida del veicolo per persone
che soffrono di crisi comiziali.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
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Argomento
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I diritti con il 60% di disabilità
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Domanda
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Buongiorno,
di recente mi è stata assegnata un'invalidità del 60% motivata dalla
CMT1A, e curiosando sul sito "asl-milano" ho letto di
agevolazioni e rimborsi riguardanti l'auto, in particolare sul pagamento
del bollo, IVA e IRPEF sull'acquisto di un'auto nuova (con o senza
modifiche speciali), e anche sulle riparazioni.
Non
sono però riuscito a trovare informazioni dettagliate che mi chiarissero,
con il mio 60% di invalidità, se e in quale misura ho diritto a queste
agevolazioni. Potrebbe gentilmente essermi d'aiuto?
Grazie e cordiali saluti, Alessandro.
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Risposta
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Le
agevolazioni non sono "legate" alla percentuale di invalidità,
bensì all'eventuale adattamento del veicolo e all'eventuale possesso del
certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la
ASL, in cui deve essere esplicitamente annotata la natura motoria della
disabilità (non consideriamo adesso il caso di disabilità sensoriale o
psichica). Nel caso si versi, poi, nella condizione di "particolare
gravità" prevista dal comma 3 art. 3 della 104/92, l'adattamento del
veicolo non rappresenta più un requisito per accedere alle agevolazioni. Si
ricorda che, quando si parla di adattamento del veicolo, non si fa
riferimento solo all'adattamento per la guida, ma anche ad un eventuale
allestimento per agevolare l'accesso ed il trasporto (pedana sollevatrice,
scivoli, sedile scorrevole, ribaltina etc.). Saluti
ING. MASSIMO IMPROTA
Inail Centro Protesi
Mobilità in auto
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Argomento
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Acquisto auto ed interpretazione delle leggi per le agevolazioni
fiscali
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Domanda
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Sono
Massimo di Milano, mi è stata data la legge 104 con articolo 3 - comma
3 per via della Strumpell Lorrain - Mi sono rivolto ad
una concessionaria ufficiale di una conosciuta fabbrica d'auto
straniere ed ho "quasi" acquistato un autovettura con gli
sconti previsti dalla leggi finanziarie, dico quasi perché quando ho
presentato la fotocopia della certificazione mi hanno detto che non ne
avevo diritto perché non era barrata la casellina di gravemente impedito. A
questo punto mi sono andata o leggere la finanziaria ma non ho capito molto
e poi che diritto hanno loro, che non sono medici, a chiedermi un
certificato, non basta l'autocertificazione.
Non
capisco ne ho diritto o no?
Grazie
Massimo
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Risposta
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E’ ASSOLUTAMENTE SUFFICIENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL
POSSESSO DEL CERTIFICATO EX LEGGE 104/92 CON LA
CONDIZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’ (COMMA 3 ART.3). LA
NORMATIVA STABILISCE CHE, IN TAL CASO (PARTICOLARE
GRAVITA’) ALLE PERSONE CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI
DEAMBULAZIONE, E’ CONSENTITO ACCEDERE A TUTTE LE AGEVOLAZIONI A PRESCINDERE
DALL’ADATTAMENTO DEL VEICOLO. NON CAPISCO DI QUALE CASELLINA (GRAVE
IMPEDIMENTO) LORO PARLINO. SE FANNO ANCORA PROBLEMI, NON MERITANO IL TUO
ACQUISTO. SALUTI
ING. MASSIMO IMPROTA
Inail Centro Protesi
Mobilità in auto
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Argomento
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Replica ed ulteriori specifiche sulle agevolazioni fiscali
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Domanda
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Salve
Massimo, sono Dona coordinatrice nazionale dell'associazione, ci siamo
conosciuti a Budrio e le scrivo a proposito dell'argomento da lei
affrontato con il nostro amico Massimo di Milano. Dal momento che il caso
denunciato dal nostro amico non è il primo e che altri concessionari e
persino alcuni centri Autonomy hanno sostenuto la stessa versione, la
invito a confrontarsi con me ulteriormente per arrivare ad un chiarimento
definitivo. Non è mia intenzione mettere in dubbio le sue competenze e mi
scuso per l'insistenza ma come associazione abbiamo il dovere di tutelare i
nostri soci cercando di offrire loro verità inattaccabili. Purtroppo ho il
sospetto che ancora una volta ci si trovi davanti ad una legge che da adito
a due diverse interpretazioni, una legge che rischia di cadere in forti
contraddizioni a scapito dei più deboli.
Ho
potuto constatare di persona che molte certificazioni della legge 104/92,
pur avendo crocettati entrambi gli articoli e nel caso in particolare
l'articolo 3 comma3, hanno ben specificato che anche se sussiste un
deficit motorio, esso NON E' GRAVE. Dal momento che la legge
parla di GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE ecco che i
concessionari si rifiutano di concedere gli sconti previsti.
Sono
andata a leggermi bene le leggi e ho provato a chiedere un parere anche
all'Anglad che mi ha confermato che per avere diritto ai benefici sull'auto
bisogna avere la patente speciale o essere un disabile con grave deficit
motorio esplicitamente indicato sul certificato della Commissione.
Ciò
che io ho inteso è che le persone che
hanno una grave limitazione motoria certificata
possono accedere alle agevolazioni senza obbligo di adattamento solo se hanno la 104 con l'articolo
3 comma3 contrassegnato, in caso contrario occorre la
patente speciale.
Forse
è possibile by-passare il problema presentando autocertificazioni e
rifiutandosi di presentare i certificati originali? Le risulta che un
concessionario possa rifiutarsi? Sapevo che solo gli Enti Pubblici sono
obbligati ad accettare le autocertificazioni mentre i privati sono liberi
di scegliere....e di rifiutarti la vendita del bene, le risulta?
A
questo punto le passo la palla perchè lei possa fare le considerazioni che
crede, ringraziandola per la pazienza e la disponibilità.
Saluti
cari, Dona
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Risposta
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Rispondo per cercare di darvi qualche
riferimento in più sulla base delle direttive circolari di cui io sono in
possesso. Purtroppo le normative spesso sono soggette a diversi
interpretazioni e per esperienza personale so che, ai medesimi
quesiti, gli uffici periferici delle agenzie delle entrate forniscono
differenti risposte agli utenti. Io quindi sottolineerò ciò che è indicato
dalla normativa vigente con i riferimenti per chi ha voglia di
approfondire e cercherò di fare maggiore chiarezza, ricordandovi che
purtroppo l’unico organo responsabile sul territorio è l’agenzia delle
entrate, presente con sezioni provinciali.
La possibilità di acquistare il veicolo usufruendo delle agevolazioni
previste pur non adattando il veicolo, è stata introdotta dalla finanziaria
2001. Parecchi erano i lati oscuri della finanziaria, prima tra tutti i
requisiti per accedere alle agevolazioni e la documentazione da
presentare.La circolare 46 del 11/05/01 dell’agenzia delle entrate è
entrata più nello specifico. Vi allego un estratto della circolare.
La parte più importante è questa:
“A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del
Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per
usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 della legge
finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che
comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità
della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n.
104/1992. La medesima commissione deve certificare l’appartenenza alla
categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali
soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti
del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali”
Omissis …
”In relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni per i
disabili, è opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
485, l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e
le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà.”
Quindi nella circolare è esplicitata la
necessità dell’indicazione della grave limitazione permanente della
deambulazione (vedete come a volte si indica grave limitazione altre volte
solo limitazione permanente della deambulazione), senza parlare di “grave
deficit motorio” o di “grave impedimento” come indicava l’amico Massimo.
Ciò è stato ribadito da una successiva risposta ad un interpello
all’agenzia delle entrate su una richiesta analoga, con l’aggiunta segnata
di seguito in grassetto sulla possibilità di integrare il parere della Commissione
con adeguata certificazione. Ecco l’estratto della risposta all’interpello “Risoluzione
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -
16/08/2002 n. 284”
“In tale occasione,
su conforme parere del Dipartimento della prevenzione del Ministero della
Sanità, è stato precisato che il riferimento fondamentale per poter
usufruire dei benefici fiscali previsti dal citato art. 30 della legge
n.388/2000, fosse la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3,
comma 3, della legge n.104/1992, derivante da patologie che comportano una
limitazione permanente della deambulazione.
La circolare in argomento ha espressamente chiarito che, per
fruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto del veicolo non adattato,
il soggetto disabile deve essere in possesso di una certificazione
risultante da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap,
di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dalla quale risulti non solo
la gravità dell'handicap, ma anche l'esistenza di una grave limitazione
permanente della capacità di deambulazione.
Nel caso di specie la documentazione rilasciata dalla
commissione per l'accertamento dell'handicap al soggetto istante attesta la
gravità della disabilità nella sfera individuale e relazionale, ma non
certifica l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della
capacità di deambulazione. Per tale motivo la scrivente ritiene che non
ricorrano i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, e quindi
di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
Resta ovviamente salva la possibilità, per l'istante, di
poter fruire dei benefici, qualora ottenga, dalla richiamata commissione
per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che
espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di
deambulazione.”
Nelle guide diffuse dall’Agenzia delle
entrate sulle agevolazioni per disabili (reperibili nel sito www.agenziaentrate.it) si
parla ancora di categorie aventi diritto.
L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il
settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse
alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. i non vedenti e sordomuti
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento
3. i disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che
versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi
comprese le pluriamputazioni) che comportano
una limitazione permanente della deambulazione.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con
verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art.
4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
Successivamente nella stessa guida si
indica che per disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione o pluriamputati è necessario produrre per accedere alle
agevolazioni senza adattamento del veicolo (paragrafo 8 della guida):
“verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge 104 del
1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave (ai sensi comma 3 art. 3 della legge 104 del 1992) derivante da
patologie (ivi compresa le pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione”
Non si parla più di grave ma
di sola limitazione permanente della deambulazione.
Al di là di tutto, posso portare la mia
esperienza avendo rapporti continui con le concessionarie. Tali richieste
per i nostri utenti non sono mai state avanzate, né tanto meno l’agenzia
delle entrate ha obiettato sull’applicabilità delle agevolazioni nel caso
in cui non fosse esplicitato sul certificato la limitazione permanente
della deambulazione; ciò per sottolineare la mancanza di uniformità
nell’applicazione della normativa.
Per quanto concerne
l’autocertificazione, se la normativa prevede la possibilità di
autocertificare (ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 2000) di essere
affetto da handicap grave con una limitazione della capacità di
deambulazione, come risulta dalla certificazione …, la concessionaria deve
accettare il documento (anzi per loro forse sarebbe anche più comodo!).
Chiaramente nella stessa autocertificazione lo scrivente dichiara “di
essere a conoscenza delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell’art.
76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la dichiarazione risultasse
mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di
eseguire in forza dell’articolo 43 dello stesso T.U.”.
Sperando di esservi stato di aiuto, Vi porgo i migliori saluti.
ING. MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi - Mobilità in auto
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Argomento
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Agevolazioni e patente speciale
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Domanda
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Buongiorno
sono la ragazza di un portatore d’handicap.
Nel
1995 fu coinvolto in un grave incidente automobilistico e nello scontro
riportò varie fratture, subendo inoltre una fasciotomia compartimentale
alla gamba destra e da allora è costretto a portare un tutore, la
cosiddetta molla di codeivilla
L’inail
e di conseguenza gli altri organi preposti gli hanno riconosciuto un
invalidità pari al 60%.
Voleva
cambiare auto e volevamo sapere se fosse possibile usufruire delle
agevolazioni fiscali e premetto che non ha mai fatto richiesta in tal
senso, ed inoltre volevamo sapere come ottenere la certificazione della
legge 104/92, visto che in passato non ha mai usufruito di tali
agevolazioni.
Confidando
in una vostra risposta porgo distinti saluti. Tiziana
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Risposta
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Se
deve utilizzare il tutore anche per guidare è obbligatorio sottoporsi alla
visita medica di idoneità presso la commissione medica patenti speciali del
vs capoluogo di provincia. Essendo in possesso del certificato di
invalidità attestante le ridotte ed impedite capacità motorie, si ha
diritto alla agevolazioni solo se acquista un veicolo adattato come
previsto dalle prescrizioni sulla patente. Al di là delle agevolazioni,
conviene mettersi in regola per un eventuale guida con ortesi.
Saluti.
ING.
MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto
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Argomento
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Indennità di accompagnamento
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Domanda
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Chiedo
gentilmente se, essendo invalida al 100% ed essendo in possesso della legge
104\92 con giudizio finale :
A
)SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART.3 COMMA 1),
B)
SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 3),
ho
diritto all’accompagnamento, in quanto ho fatto domanda in tal senso, ma
non mi è stata accettata.
Premetto
che sono in possesso della legge 104 dal 7/12/2001 con invalidità al 100%.
In
attesa di una risposta porgo cordiali saluti.
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Risposta
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L'indennità
di accompagnamento è una provvidenza in favore degli invalidi civili
totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
viene
erogata indipendentemente dall'età; essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; avere il
riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di
deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere
autonomamente gli atti quotidiani della vita; non essere ricoverato in
istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato;
al
contrario la legge 104/92 ha dei criteri valutativi diversi da quelli per
la valutazione dell'invalidità civile e dell’eventuale accompagnamento.
Saluti.
ING.
MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto
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Argomento
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Validità vecchie certificazioni
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Domanda
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Sono
Luciano dalla provincia di Teramo.
Premetto
di essere invalido all'80% con patologia di distrofia muscolare del tipo
facio-scapolo-omerale.
In
data 10/01/2001 mi sono stati concessi i benefici della legge 104/92
ed a seguito di ciò, sempre nel 2001, ho ottenuto dalla Agenzia delle
Entrate l'esenzione al pagamento del bollo auto (auto di serie senza
adattamenti).
Alcuni
mesi addietro ho avuto la necessità di acquistare un'auto nuova ma mi sono
trovato di fronte a rifiuti vari sia da parte dei concessionari e sia da
parte dell'ACI per poter usufruire dei benefici in quanto sul
detto certificato manca la definizione:”GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’
DI DEAMBULAZIONE”, a differenza dei nuovi certificati ove detta dicitura
viene spuntata o no.
Sul
certificato all'epoca rilasciatomi viene riportato solo:
a)
"PERSONA HANDICAPPATA IN SITUAZIONE DI GRAVITA'"
b)
"TALE MENOMAZIONE COMPORTA CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI RIDOTTE
L.499/97 ART.8.
A
questo punto vorrei gentilmente sapere se la dicitura di cui al punto b)
significa o no la stessa cosa di difficoltà di deambulazione.
Ho
fatto anche richiesta alla ASL di aggiornarmi il certificato, ma mi è stato
risposto che non era possibile in quanto in esso era già contenuto tutto
quello che doveva contenere e comunque rispecchiava chiaramente il nuovo
certificato. Sta di fatto che io la nuova autovettura non l'ho potuta
acquistare. Cosa mi consigliate di fare? A quali uffici devo rivolgermi per
far valere i miei eventuali diritti?
Ringrazio
e porgo cordiali saluti.
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Risposta
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L’indicazione
“grave limitazione della capacità di deambulazione” deve essere
prevista. Ora gli uffici competenti sono più attenti alle indicazioni
specifiche previste dalle direttive. Io però andrei a parlare direttamente
all’ufficio dell’agenzia delle entrate per sentire anche il loro parere,
vista la risposta della asl competente alla sua richiesta di aggiornamento
del certificato.
Saluti.
ING.
MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto
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Argomento
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Validità del contrassegno
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Domanda
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Buona
sera,
sono
un disabile con problemi gravi di deambulazione, riconosciuto dal
medico legale dell'asl. A sua volta ho inoltrato la pratica al mio
comune per la richiesta del cartellino per disabili o il trasponder da
applicare alla mia auto.
Volevo
chiedere se questo cartellino o dispositivo valeva solo per transitare e/o
parcheggiare nel mio comune o potevo usufruirlo anche in altre regioni o all'estero.
Vi
ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.
Michele
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Risposta
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A
quel che so, il contrassegno per il parcheggio è rilasciato dal comune di
appartenenza ed è valido su tutto il territorio nazionale. Non mi risulta
esisti un contrassegno per disabili riconosciuto e valido a livello
europeo.
Saluti.
ING.
MASSIMO IMPROTA Inail Centro Protesi – Mobilità in auto
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