Invalidità civile: percentuali e agevolazioni connesse

Allegati

Invalidità civile e 104

Scopri a quali percentuali di Invalidità civile corrispondono le varie agevolazioni INPS previste per legge e come ottenerle

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:

Percentuale di invaliditàBenefici ottenibili
fino al 33%Nessun riconoscimento
dal 46%Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata
dal 33% al 73%Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
dal 66%Esenzione parziale ticket sanitario
Dal 74% al 100%Prestazioni economiche

Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap. Qui alcuni suggerimenti su come affrontare l’iter.

Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.

Accanto alla suddetta procedura, in via sperimentale in alcune province sono già in atto le nuove modalità previste dal Decreto Disabilità 2024 che entreranno in vigore sull’intero territorio nazionale dal gennaio 2027 (salvo proroghe) ovvero: certificato introduttivo rilasciato da medici in servizio presso diverse istituzioni sanitarie accreditate o da altri medici autorizzati, come i medici di medicina generale o  liberi professionisti. Il certificato viene inserito nel fascicolo sanitario elettronico attraverso la trasmissione all’INPS. Per l’iter nuovo di accertamento, l’allegazione documentale e la definizione vedi la sezione relativa alla L. 104/92.

Prestazioni Economiche

Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:

Per gli invalidi civili:

  • pensione di inabilità (invalidi totali);
  • indennità di frequenza (minori invalidi);
  • assegno mensile (invalidi parziali);
  • indennità di accompagnamento.

Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili)

L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

► Assegno mensile di assistenza per invalidi con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico

L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

► Pensione di inabilità per invalidi civili

INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 67 anni (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

► Indennità mensile di frequenza

Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

► Liquidazione agli eredi di ratei di invalidità civile maturati e non riscossi

Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.

La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto.

La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto.

► Esenzione spese sanitarie

La legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi.

► Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi

I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, disabilità, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

Invio delle dichiarazioni di responsabilità

Ogni anno l’INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Il termine per la presentazione di tale attestazione è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno. Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale, tramite il servizio online (disponibile anche per CAF e liberi professionisti).

Trattamenti pensionistici 2026

Nella circolare INPS 153 del 19.12.2025  sono indicati i nuovi importi spettanti agli invalidi civili, compresi l’indennità di accompagnamento, l’assegno sociale, l’indennità di frequenza.

La rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali è effettuata sulla previsione di una variazione percentuale del +4,49%, stabilita dal 1° gennaio 2025. Il calcolo è stato ufficializzato con il Decreto del 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, in concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024).

Nuovi limiti di reddito e importi

Il limite di reddito per il diritto alle pensioni in favore degli invalidi civili totali (invalidi al 100%) è di € 20.029,55. Quello per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza resta quello stabilito per la pensione sociale di € 5.852,21 (art. 12 della legge n. 412/1991). Questi limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
Riguardo alle provvigioni c’è un aumento per le prestazioni assistenziali degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità) che per ora è pari a € 340,71 mensili. Gli invalidi civili con diritto all’indennità di accompagnamento vedranno erogarsi € 552,27 al mese.

Trattamenti pensionistici e assistenziali 2026 per gli invalidi civili:

  • Pensione invalidi al 100% | € 340,71 mensili con reddito inferiore a € 20.029,55
  • Assegno invalidi civili dal 74% al 99% | € 340,71 mensili con reddito inferiore a € 5.852,21
  • Accompagnamento invalidi civili 100% | € 552,27 nessun limite di reddito
  • Indennità di frequenza minorenni | € 340,71 mensili con reddito inferiore a € 5.852,21

 

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