Invalidità, 104 e visite di revisione

Muoversi tra le varie leggi e procedure per rivendicare i propri diritti non è sempre banale. In questa pagina proveremo a far chiarezza e fornire supporto sull’Invalidità e visite di revisione.

Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti e informazioni sulle variazioni della normativa vigente in particolare riguardo alle visite di revisione. Per altre questioni normative, naviga nella nostra sezione Diritti.

 

Dubbi sull'invalidità civileInvalidità e visite di revisione

Le visite di revisione sono finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei benefici concessi. La revisione può essere disposta sia per l’invalidità civile sia per la disabilità (ex handicap, Legge 104).

I procedimenti di revisione possono essere disposti quando la persona riconosciuta invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria, cioè quando la commissione medica abbia ritenuto che la patologia o menomazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo (fatte salve le patologie progressive); in questi casi viene indicata la data di scadenza sul verbale.

Secondo la nuova normativa – art. 25, Legge 114/14 – (legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90), gli invalidi civili e le persone con disabilità (ex handicap) conservano tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione e relativo iter di verifica. La norma stabilisce, inoltre, che la convocazione a visita, dov’è prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

È importante chiarire che ai minori di 18 anni e soprattutto ai bambini, raramente è data un’invalidità permanente; di solito viene disposta una data di scadenza sul verbale, che può variare da 2 a 5 anni, anche in presenza di patologie irreversibili.

Anche per la revisione come in prima istanza la valutazione potrà essere effettuata sugli atti caricati dall’Utente in apposita sezione del Portale INPS al ricevimento dell’invito da parte dell’Istituto solitamente 4 mesi prima della scadenza dei vecchi verbali, ovvero trascorsi 40 gg senza che vi sia stata allegazione documentale e/o nel caso la documentazione venga ritenuta carente, previa convocazione a visita.

La CMT non è revisionabile!

Esonero delle visite di revisione – Patologie gravi

L’articolo 25 – comma 8 – della legge n.114/14 (legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90) riguarda la verifica delle patologie che escludono future visite di revisione o controllo dello stato invalidante:

“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.”

Quindi l’esonero potrà essere concesso soltanto in base alle patologie che sono state individuate con il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007.

La Charcot-Marie-Tooth si colloca ai punti 4, 8 e 9 della lista che il Ministero ha emanato per inquadrare le patologie croniche e progressive, eccoli:

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da talidomide.

La documentazione necessaria è:

  • diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale
  • valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili

8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica: atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie…

La documentazione necessaria è:

  • diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale
  • valutazione prognostica
  • valutazione funzionale:
    • tono muscolare;
    • forza muscolare;
    • equilibrio e coordinazione;
    • ampiezza e qualità del movimento;
    • prassie, gnosie;
    • funzioni dei nervi cranici e spinali;
    • linguaggio;
    • utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco; la documentazione necessaria è:

  • diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale
  • valutazione prognostica
  • compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati

Cosa fare nel caso in cui dispongano visita di revisione nonostante l’esonero?

È importante sottolineare che qualora si sia convocati a visita di controllo o risulti una data di revisione sul verbale è indispensabile presentarsi alla visita, anche se la propria patologia rientra tra quelle elencate nel decreto ministeriale. In sede di visita medica si potrà far valere il diritto all’esonero, producendo la specifica documentazione medica di cui ai punti precedenti. Se non ci si presenta alla visita di revisione si incorrerà nella revoca dei benefici spettanti. È importante precisare che la data di scadenza e di eventuale revisione è indicata nel primo documento di certificazione del verbale di riconoscimento emesso dalla prima visita di Commissione. Aspettate che sia l’Inps a convocarvi e se si oltrepassa la data indicata di scadenza non vi preoccupate perché come già detto non perdete alcun diritto e il problema, se vi convocano in ritardo, è dell’Inps.

SUGGERIMENTI

Visto che la CMT rientra nell’elenco ministeriale, muoviti per tempo e invia all’INPS, prima di essere convocato a visita, il modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità dell’Invalidità e visite di revisione.

Ma se l’INPS non riconosce il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante, nonostante la persona sia affetta da una delle patologie indicate dalla legge, sono possibili due strade per far valere il proprio diritto:

La prima è un semplice ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria.

La seconda avviare un ricorso davanti a un giudice con l’assistenza di un legale, anche tramite un patronato o il legale di ACMT-RETE.

CONSIDERAZIONI

Questa è la legge, questi sono i nostri diritti e vanno fatti rispettare! Purtroppo spesso si incontrano impiegati e medici non aggiornati sulle leggi quindi, dobbiamo essere preparati e conoscere bene i nostri diritti, altrimenti, rischiamo di essere vittime dell’ignoranza e di trovarci ulteriori problemi oltre a quelli che la malattia comporta.

Abbiate pazienza e insistete senza essere aggressivi. Non abbiate paura di fare delle rimostranze, di pretendere che vi sia riconosciuto ciò che vi spetta, di far valere i vostri diritti. Non abbiate timore degli atteggiamenti di certi commissari o addetti arroganti e minacciosi e non cadete nella convinzione che se vi mettete “contro” vi tolgono ciò che vi hanno dato e soprattutto, non pagate persone che si spacciano da “facilitatori di invalidità” prima che l’invalidità vi sia riconosciuta, perché i diritti non si comprano! Purtroppo in tanti casi per far valere i nostri diritti dobbiamo ricorrere in giudizio con l’assistenza di un legale ma la vittoria con una diagnosi di CMT è garantita! Saranno battaglie destabilizzanti e faticose ma le possiamo fare insieme e una volta vinta è per sempre e ci avremo guadagnato per un futuro più sereno e più sicuro.

Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza

I minorenni titolari d’indennità di frequenza, presentando una domanda in via amministrativa ai sensi del citato articolo 25, comma 5, D.L. numero 90/2014 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. Su tale ultimo aspetto INPS ha già fornito le indicazioni operative con il messaggio n. 6512 del 8 agosto 2014, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa (solo tramite Patronato).

Naturalmente agendo in via preventiva NON si perdono mensilità di prestazioni ma, nel caso all’esito delle verifiche mediche e/o amministrative l’INPS accerti che l’assegno non era dovuto, si incorre in una richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite.
Nelle Province in cui è attualmente in corso di sperimentazione la Riforma della disabilità, per “domanda in via amministrativa” ai sensi del citato articolo 25, comma 5, D.L. numero 90/2014, necessaria per il riconoscimento delle prestazioni riservate ai maggiorenni invalidi, si intende l’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo “effettuato nei sei mesi precedenti al compimento della maggiore età” (Messaggio numero 1766/2025).

Provvidenze economiche agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione

Per questi soggetti (minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità) la legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014), prevede al raggiungimento della maggiore età, la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali ovvero trasmissione del modello AP70) attraverso la procedura semplificata che è presente nell’area “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari ma in automatico (Messaggio INPS 18 aprile 2023, n. 1446).

Dunque, il testo convertito in legge non prevede più l’obbligo di presentare una domanda amministrativa (prevista invece nel decreto legge), ma la concessione dei benefici avverrà in automatico poiché il minore una volta maggiorenne avendo il riconoscimento dell’accompagno è certamente invalido al 100%.
Va detto che queste disposizioni e procedure producono un effetto concreto in merito alla prestazione economica assistenziale, ma ingenerano delle complicanze burocratiche poiché al compimento della maggiore età non viene prodotto e rilasciato un nuovo verbale. Ad esempio si incontrano forti e diffuse difficoltà se si richiede la valutazione per il collocamento mirato (legge 68/1999) che richiederebbe una precisa percentualizzazione dell’invalidità.

Esiste tuttavia l’eccezione a questo automatismo ovvero l’eventualità che nel verbale sia esplicitamente prevista la revisione al compimento dei 18 anni (scadenza spesso prevista dalla Commissioni esaminatrici al fine di evitare “fraintendimenti”); per questi casi, se sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, è possibile individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente (DM 2 agosto 2007), la visita di revisione viene evitata e il dettato della legge 114/2014 applicato. In caso contrario le persone interessate vengono convocate a visita. Ciò appare come una evidente contrazione dello spirito della norma di semplificazione più volte citata in questa nota.

SUGGERIMENTI

Se doveste capitare in un caso in cui l’INPS pone eccezioni all’applicazione della legge, per evitare la visita di revisione è importante fornire (all’INPS) la documentazione attestante la CMT e fare riferimento a quanto contenuto nel testo di legge come sopra detto; nel caso foste chiamati a revisione prima di fornire all’INPS la documentazione recatevi alla visita portando con voi la documentazione attestante la patologia e spiegategli che la visita di revisione non è necessaria. Fatevi valere!!!

Aggravamento

Se sono insorte, successivamente al precedente accertamento, altre malattie, che possano dare luogo a una provvidenza economica più favorevole (cioè possono aumentare la percentuale d’invalidità) o se è sopravvenuto un aggravamento della patologia già esistente, bisognerà presentare domanda di nuova visita per aggravamento secondo la normale procedura di accertamento.

Così è stabilito dal D.M. 20 luglio 1989, n. 293 art. 2, 3° comma, il quale specifica che:

“Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica.

Pertanto l’interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”.

Ricorso giudiziale
Dopo la comunicazione del verbale, nel caso il giudizio della commissione medica si ritenga inadeguato è possibile presentare ricorso entro, e non oltre, 6 mesi dalla data di notifica ufficiale del verbale.

Normativa di riferimento

  • Messaggio numero 1765 del 04-06-2025
  • Messaggio INPS 18 aprile 2023, n. 1446
  • Messaggio INPS, 3 maggio 2006, n. 12857: “Art. 6, comma 3-bis, legge 9 marzo 2006, n. 80”
  • Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
  • Messaggio del 8 agosto 2014, n.6512: semplificazioni per i minori invalidi – Art. 25 D.L. 24 giugno 2014, n. 90
  • Legge 9 marzo 2006, n. 80: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (G. U. n. 59 del 11 marzo 2006)
  • Decreto Ministeriale – Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007: Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, n. 225)

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