Statuto
AllegatiLeggi lo Statuto dell’associazione ACMT-Rete, contenente i nostri valori fondanti per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia di Charcot-Marie-Tooth o CMT.
Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita con sede nel comune di San Lazzaro di Savena (BO), ma operante in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna e in tutto il territorio della Nazione Italiana, l’Organizzazione di Volontariato denominata ACMT RETE PER LA CHARCOT-MARIE-TOOTH – ODV, di seguito detta “associazione”. L’associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art. 2 – FINALITÀ
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati – finalizzate a:
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- Promuovere progetti d’informazione e formazione, al fine di accrescere le competenze e le conoscenze relative al trattamento della malattia di Charcot-Marie-Tooth e sindromi similari;
- Favorire la nascita di centri per la diagnosi e il trattamento, in grado di lavorare in collaborazione fra loro;
- Sviluppare l’incontro e il confronto fra le persone affette dalla malattia di Charcot-Marie-Tooth e i loro familiari, attraverso mezzi di comunicazione e momenti di socializzazione e informazione;
- Essere punto d’informazione sulle leggi a favore dei disabili, lavorando in collaborazione con altre realtà associative;
- Sostenere e promuovere progetti e studi scientifici sulla CMT.
Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazione e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari; - Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 4 – ADERENTI
All’associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto:
- Persone fisiche;
- Persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Sono “soci fondatori” coloro che hanno costituito l’associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo, e “soci ordinari” coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, presentano domanda di adesione.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art.5 – CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. L’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno diritto a:
- Partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
- Godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
I soci sono obbligati a:
- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’associazione
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo nei modi e termini stabiliti dall’Assemblea;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- L’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso decorrente dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano ovvero da quella dell’e-mail in caso l’aderente abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica.
L’assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo di tutti i soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
In conformità al codice civile e al principio di democraticità della struttura, per Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Gruppo Gestionale;
- Approvare il programma d’attività proposto dal gruppo gestionale;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- Stabilire l’ammontare delle quote associative a carico degli aderenti.
Previo apposito regolamento interno potranno essere utilizzati strumenti telematici per lo svolgimento delle sedute.
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto e revocato dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 15 (quindici). Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni 3 (tre) mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Previo apposito regolamento interno potranno essere utilizzati strumenti telematici per lo svolgimento delle sedute. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 (dodici) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o da quella dell’e-mail in caso il membro abbia comunicato un indirizzo odi posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- Fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- Assumere il personale;
- Eleggere e revocare il Presidente e il Vice-Presidente;
- Nominare il Segretario;
- Valutare le richieste di adesione all’associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti.
Art. 10 – PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Esso cessa dalla carica allo scadere del mandato e qualora non ottemperi ai disposti normativi.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o in mancanza di esso da una persona eletta al momento dalla maggioranza dei presenti.
Art. 11 – VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato e ne assume tutte le facoltà, funzioni e responsabilità. Il Presidente può demandare al Vice-Presidente alcuni aspetti del proprio compito istituzionale attraverso deleghe specifiche a carattere temporaneo o permanente.
Art. 12 – SEGRETARIO
Il Segretario ha la cura amministrativa dell’Associazione e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il Segretario Generale riceve le adesioni e redige i verbali delle decisioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Sovrintende alle attività della Segreteria e del personale ad essa preposto in collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo od Organo di Amministrazione fra i propri membri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.
Art. 13 – TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio, secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo.
In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione, in concordanza con il Presidente.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra propri membri e dura in carica quanto lo stesso.
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, se nominato: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 17 – RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.