Legge 104 e agevolazioni connesse

Allegati

La legge 104 del 5 febbraio 1992 è entrata in vigore il 18 febbraio dello stesso anno ed è intitolata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Si tratta infatti di un testo il cui scopo è quello di regolare, in maniera ampia, i diritti delle persone con disabilità e dei familiari che le assistono, stabilendo principi, tutele e agevolazioni usufruibili dai diretti interessati e dai loro parenti. Esistono delle differenze significative sui benefici di legge a seconda che si ottenga o meno la connotazione di handicap grave (art. 3 comma 1 contro art. 3 comma 3).

Le finalità della legge 104 sono chiare: non soltanto rispondere alle speciali esigenze di alcune persone, ma anche sancirne il pieno diritto a realizzarsi e autodeterminarsi, con libertà ed indipendenza.

La legge non si limita a fare delle affermazioni teoriche di principio, ma realizza un sistema di doveri e diritti, con lo scopo di eliminare le disparità tra persone disabili e persone non disabili. La legge 104 ha infatti introdotto il principio di abbattimento delle barriere architettoniche e molte altre previsioni fondamentali, che vediamo nel dettaglio.

Consulta la Guida alle Agevolazioni per disabili dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento di febbraio 2023).

La Legge 104/1992: Diritti e a chi spetta

A chi spetta la legge 104

L’art. 3 della legge 104 individua i soggetti delle sue previsioni: essa si rivolge alla persona disabile, individuata come ” (…) colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Come chiarisce il testo di legge, la minorazione deve essere accertata da commissione medica apposita. Poiché si preoccupa di tutelare i diritti delle persone (non soltanto dei cittadini), la legge si applica anche a stranieri e apolidi (cioè persone che non hanno una cittadinanza, per esempio le popolazioni nomadi) che abbiano la residenza, il domicilio o anche solo la stabile dimora in Italia.

Trattandosi di cura delle persone disabili, destinatari di alcune previsioni diventano anche i parenti più prossimi dei diretti interessati: quindi in primo luogo i genitori (biologici o adottivi), i figli e i coniugi della persona con disabilità, individuati come coloro che si prendono cura della persona medesima e che in questo loro ruolo, hanno diritto ad essere sostenuti con alcune previsioni e agevolazioni.

Per avere le agevolazioni è necessario però che lo stato di Handicap sia ritenuto grave come definito nella stessa legge dall’ ARTICOLO 3 COMMA 3

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. SOLO CON IL RICONOSCIMENTO DELLA 104 ART.3 COMMA 3 SI HA DIRITTO AI PERMESSI LAVORATIVI.

Come ottenere le agevolazioni della legge 104

Come visto la legge 104 utilizza il concetto di handicap, un concetto che guarda soprattutto al grado di coinvolgimento sociale del soggetto, di partecipazione alla vita, di autonomia. È concetto differente da quello di invalidità civile, utilizzato per esempio per il riconoscimento di pensioni, e non è un concetto coincidente.

Non è quindi automatico che un’invalidità del 100% significhi una disabilità grave, nel senso che le dà il comma terzo dell’art. 3 della legge 104, che abbiamo appena visto.

Nonostante ciò, il percorso per ottenere il riconoscimento di disabilità secondo la legge 104, per poter usufruire dei benefici previsti, è praticamente identico a quello per l’accertamento di invalidità. Vediamolo insieme:

Certificato medico curante

Per prima cosa occorre recarsi dal medico curante (generalmente quello di base, dotato di sistema di accertamento telematico) e specificargli che tipo di riconoscimento è necessario (in questo caso handicap). Il medico utilizzerà il sistema telematico per compilare un certificato, dotato di un codice identificativo, direttamente sul sito INPS: viene così attestata la condizione della persona e le eventuali prestazioni necessarie. È importante che il medico indichi tutti i codici ICD9 (quello della CMT è 356.1) delle patologie di cui si è affetti.

Il medico rilascia anche una copia cartacea, l’originale verrà trasmessa per via telematica alla Commissione ASL che accerta la disabilità. N.B.: il certificato in questione è a pagamento e dura soltanto 90 giorni.

Inoltro domanda INPS

Entro 90 giorni dalla compilazione del certificato del medico di base è necessario prenotare la visita presso la Commissione, visita, che va chiesta all’INPS. La domanda può essere fatta soltanto in via telematica, attraverso il sito dell’INPS, a cui bisogna aver prima richiesto un codice PIN di identificazione (da ottenere sempre in via telematica oppure chiamando il Contact Center INPS numero 803164); oppure può essere fatta con l’aiuto di patronati o associazioni di categoria che sono abilitati a presentarla.

In ogni caso, nella domanda andrà anche inserito il codice del certificato medico inviato dal medico di base, in modo che l’INPS possa abbinare la richiesta alla giusta certificazione. Lo stato di avanzamento della pratica può essere seguito on line, sempre dal sito INPS. Con la richiesta di accertamento handicap è possibile chiedere anche l’accertamento dell’invalidità, non occorrono due domande distinte.

Prenotazione visita davanti alla Commissione Medica

Dopo la presentazione della domanda, il sistema genera una ricevuta di protocollo. Il sistema a quel punto propone una serie di date disponibili per la visita presso la Commissione dell’ASL, ma c’è anche la possibilità di chiedere una data diversa da quelle proposte. I termini indicativi per fare la visita sono di massimo 30 giorni dalla richiesta, per l’accertamento ordinario, e di 15 giorni se si tratta di patologia oncologica.

Se l’agenda non ha disponibilità che rispettino questi limiti di tempo, il sistema propone una data più lontana, oppure registra la domanda e si riserva di dare indicazioni in seguito.

Una volta prenotata, la data della visita è visibile nella pagina delle procedure on line, ma viene anche inviata una lettera a casa con raccomandata, nella quale oltre a data e orario vengono anche ricordati i documenti da portare, le modalità per disdire o spostare la visita e la possibilità di farsi accompagnare e assistere da un medico di fiducia.

Se non ci si presenta alla visita, viene inviata una seconda convocazione ad una nuova data, trascorsa inutilmente la quale si considera l’assenza come rinuncia alla domanda. Se la Commissione, entro tre mesi dalla domanda, non fissa la visita, si può fare una diffida all’Assessorato competente. Se nemmeno così si ottiene risposta, passati 270 giorni dalla domanda iniziale si può fare ricorso al Giudice Ordinario.

Richiesta di visita domiciliare

Se la persona che deve essere visitata dalla Commissione ASL è intrasportabile, cioè se spostarla significa metterne a rischio salute e incolumità, si può richiedere la visita domiciliare. Per richiederla occorre di nuovo un certificato specifico del medico curante, trasmesso sempre in via telematica, almeno 5 giorni della data fissata per la visita ambulatoriale.

Visita e verbale

Durante la visita, come detto, l’interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Della Commissione che effettua la visita fa parte anche un medico dell’INPS. Per questo, se la visita si conclude con parere unanime, il relativo verbale viene validato ed è considerato definitivo.

Se invece la decisione non è unanime, l’INPS sospende il verbale e acquisisce altra documentazione utile alla decisione. Può quindi validare il verbale entro i successivi 10 giorni, oppure fissare una nuova visita entro i successivi 20 giorni.

Invio del verbale, impugnazione, aggravamento e revisione

Il verbale viene inviato all’interessato dall’INPS, in una duplice versione: una completa di tutti i dati sensibili, l’altra contenente soltanto il giudizio finale della Commissione. È questa la versione da presentare ai vari uffici amministrativi. Se si vuole impugnare il verbale, occorre prima fare una procedura di accertamento tecnico preventivo, davanti al tribunale competente, con l’assistenza di un avvocato.

Il verbale può essere anche successivamente rivisto per aggravamento delle condizioni dell’interessato, seguendo l’iter esposto sopra. Non si può però chiedere l’aggravamento di una posizione per cui sia stata fatta impugnazione del verbale. Infine il verbale può essere soggetto a revisione periodica, se così è stato previsto dalla Commissione. Nell’attesa dell’emissione di verbale definitivo, è anche possibile ottenere un verbale provvisorio.

Cura e riabilitazione

Il testo della legge 104 tratta anche di temi quali cura, ricerca, riabilitazione e prevenzione in tema di disabilità. Tratta quindi di controlli periodici durante la gravidanza, di rispetto di ritmi ed esigenze della madre al momento del parto, limitando interventi medici controproducenti. Si parla anche di accesso alle cure e alle terapie necessarie alla persona colpita da disabilità, con delega alle Regioni e al sistema sanitario locale per l’erogazione dei servizi.

Permessi lavorativi

L’articolo 33 della legge 104 riguarda le agevolazioni e i permessi per i lavoratori con disabilità o per i familiari che assistono persone con handicap; consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.

L’INPS ne cura l’attuazione emanando circolari sia applicative sia esplicative.

A chi spettano

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili con handicap grave riconosciuto dalla legge 104 art.3 comma 3;
  • genitori, o affidatari, di figli disabili con handicap grave riconosciuto dalla legge 104 art.3 comma 3;
  • coniuge, partner dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili con handicap grave riconosciuto dalla legge 104 art.3 comma 3.

Cosa spetta

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità (L.104 art.3 comma 3) spettano in alternativa:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Ai genitori, o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità (L.104 art.3 comma 3) se minori di tre anni spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

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