Legge 104 e agevolazioni connesse

Allegati

Legge 104/92: Ottenimento e Agevolazioni Nuovo Decreto disabilità 2024

La legge 104 del 5 febbraio 1992 è stata recentemente riformata dal cosiddetto Decreto disabilità del 2024: si tratta di un D. Lgsl attuativo della Legge delega del 2021, approvato in via definitiva il 15 aprile 2024, che ridefinisce la condizione di disabilità, della valutazione di base, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il testo della L. 104/92 regola, in maniera ampia, i diritti delle persone con disabilità e dei familiari che le assistono, stabilendo principi, tutele e agevolazioni usufruibili dai diretti interessati e dai loro parenti. Esistono delle differenze significative sui benefici di legge a seconda che si ottenga o meno la connotazione di disabile con necessità di sostegno lieve (ex handicap lieve) o intensivo elevato/molto elevato (ex handicap grave) ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3, così come riformulato dal Decreto disabilità del 2024.

La Legge 104/1992: Diritti e a chi spetta

Le finalità della legge 104 sono chiare: non soltanto rispondere alle speciali esigenze di alcune persone, ma anche sancirne il pieno diritto a realizzarsi e autodeterminarsi, con libertà ed indipendenza.

La legge non si limita a fare delle affermazioni teoriche di principio, ma realizza un sistema di doveri e diritti, con lo scopo di eliminare le disparità tra persone disabili e persone non disabili. La legge 104 ha infatti introdotto il principio di abbattimento delle barriere architettoniche e molte altre previsioni fondamentali, che vediamo nel dettaglio.

Consulta la Guida alle Agevolazioni per disabili dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento di dicembre 2025).

A chi spetta la legge 104

L’art. 3 della legge 104 individua i soggetti delle sue previsioni: essa si rivolge alla persona disabile, individuata come “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Come chiarisce il testo di legge, la minorazione deve essere accertata da da apposita Commissione INPS all’esito di valutazione di base. Poiché si preoccupa di tutelare i diritti delle persone (non soltanto dei cittadini), la legge si applica anche a stranieri e apolidi (cioè persone che non hanno una cittadinanza, per esempio le popolazioni nomadi) che abbiano la residenza, il domicilio o anche solo la stabile dimora in Italia.

Trattandosi di cura delle persone disabili, destinatari di alcune previsioni diventano anche i parenti più prossimi dei diretti interessati: quindi in primo luogo i genitori (biologici o adottivi), i figli e i coniugi della persona con disabilità, individuati come coloro che si prendono cura della persona medesima e che in questo loro ruolo, hanno diritto ad essere sostenuti con alcune previsioni e agevolazioni.

Per avere le agevolazioni è necessario però che lo stato di disabilità sia ritenuto con necessità di sostegno intensivo elevato/molto elevato (ex handicap grave), come definito nella stessa legge dall’art. 3 comma 3

Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi”.

Solo con il riconoscimento della L. 104/92, art. 3 comma 3 si ha diritto ai permessi lavorativi.

Come ottenere le agevolazioni della legge 104 e/o invalidità Civile

Come visto la legge 104 utilizza il concetto di disabilità (ex handicap), un concetto che guarda soprattutto al grado di coinvolgimento sociale del soggetto, di partecipazione alla vita, di autonomia. È concetto differente da quello di invalidità civile, utilizzato per esempio per il riconoscimento di pensioni, e non è un concetto coincidente. Non è quindi automatico che un’invalidità del 100% significhi una disabilità grave, nel senso che le dà il comma terzo dell’art. 3 della legge 104, che abbiamo appena visto.

Nonostante ciò, il percorso per ottenere il riconoscimento di disabilità/handicap ai sensi della legge 104, per poter usufruire dei benefici previsti, è praticamente identico a quello per l’accertamento di invalidità (è anche possibile presentare le domande in un’unica soluzione), sebbene non sia lineare.  Se non si ha particolare dimestichezza con SPID e sito MyINPS, è consigliabile rivolgersi a un patronato che vi seguirà per tutto l’iter di invalidità/104. Vediamolo insieme:

Certificato introduttivo del medico curante

Per prima cosa occorre recarsi dal medico curante (generalmente quello di base, dotato di sistema di accertamento telematico) e specificargli che tipo di riconoscimento è necessario (in questo caso disabilità). Il medico utilizzerà il sistema telematico per compilare un certificato, dotato di un codice identificativo, direttamente sul sito INPS: viene così attestata la condizione della persona e le eventuali prestazioni necessarie. È importante che il medico indichi tutti i codici ICD9 (quello della CMT è 356.1) delle patologie di cui si è affetti.

Il medico rilascia anche una copia cartacea, l’originale verrà trasmessa per via telematica alla Commissione ASL che accerta la disabilità. N.B.: il certificato in questione è a pagamento e dura soltanto 90 giorni.

Procedura sperimentale accertamento disabilità

Accanto alla suddetta procedura, in via sperimentale in alcune province sono già in atto le nuove modalità previste dal Decreto Disabilità 2024, che entreranno in vigore sull’intero territorio nazionale dal gennaio 2027 (salvo proroghe) ovvero: certificato introduttivo rilasciato da medici in servizio presso diverse istituzioni sanitarie accreditate o da altri medici autorizzati, come i medici di medicina generale o  liberi professionisti.

Con questa nuova procedura, il certificato viene inserito nel fascicolo sanitario elettronico attraverso la trasmissione all’INPS.

Certificazione Specialistica da allegare alla domanda

Importantissima la documentazione che si allega alla domanda: deve essere più dettagliata possibile, sottolineando con delle relazioni di neurologo e fisiatra le difficoltà nelle attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, impugnare una penna, preparare un pasto, mangiare, etc.) e nel cammino/autosufficienza.

La documentazione medica deve essere aggiornata, meglio se non risalente ad oltre 6 mesi antecedenti la domanda.

Inoltro domanda INPS

Entro 90 giorni dalla compilazione del certificato del medico di base è necessario prenotare la visita presso la Commissione, visita, che va chiesta all’INPS. La domanda può essere fatta soltanto in via telematica, attraverso il sito dell’INPS, accedendo con identificazione SPID o CIE, o avvalendosi dell’aiuto di patronati o associazioni di categoria che sono abilitati a presentarla.

Con la nuova procedura introdotta dal Decreto Disabilità 2024 questa fase verrà meno essendo sostituita solo da adempimenti di comunicazione all’INPS relativi ai dati socio economici per il caso di prestazioni economiche.

Allegazione documentale, valutazione di base e visita presso la Commissione Medica

Dopo la presentazione della domanda, l’INPS invita (con lettera raccomandata e/o lettera ai recapiti PEC comunicati) il richiedente ad inserire, entro 40 gg, la documentazione medica nell’apposita sezione del Portale dell’Istituto denominato “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” – L’allegazione deve avere a oggetto documenti in formato .pdf e di dimensione massima di 2 MB – con avvertenza che in caso di mancato adempimento a tale modalità la Commissione Medica procederà a chiamata a visita.
Infatti l’articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ha previsto che: “Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva”

Si raccomanda di presentare relazioni di fisiatra e neurologo che facciano emergere quanto più chiaramente possibile le difficoltà incontrate nelle attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, preparare un pasto, etc.)

Anche per questo adempimento ci si può loggare sul sito INPS con SPID o CIE o ci si può fare assistere dai Patronati.

Commissione Medica Legge 104/92

L’eventuale convocazione a visita, possibile anche nel caso in cui la documentazione inserita sia ritenuta insufficiente dall’Istituto, è comunicata con una lettera a casa con raccomandata, nella quale oltre a data e orario vengono anche ricordati i documenti da portare, le modalità per disdire o spostare la visita, nonché la possibilità di farsi accompagnare e assistere da un medico di fiducia.

Se non ci si presenta alla visita, viene inviata una seconda convocazione ad una nuova data, trascorsa inutilmente la quale si considera l’assenza come rinuncia alla domanda.

La procedura di accertamento dovrà concludersi entro 90 gg dalla ricezione del certificato introduttivo, salvo i termini specifici per i malati oncologici.

Con la nuova procedura introdotta dal decreto disabilità, dal 1 gennaio 2027:

  • l’INPS diventa l’unico soggetto accertatore e le visite non potranno più essere delegate dall’INPS alle ASL;
  • si potrà trasmettere la documentazione medica direttamente sino a 7 gg prima della visita nella nuova definizione di “valutazione di base”;
  • ci si potrà far assistere da medico di fiducia anche psicologo;
  •  l’Istituto potrà richiedere integrazioni documentali e/o approfondimenti diagnostici;
  • all’esito, l’Unità di valutazione di base (nuovo nome della Commissione INPS) informa la persona con disabilità che sussiste il diritto ad elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e nel caso invia il certificato per l’avvio della procedura.

Richiesta di visita domiciliare

Se la persona che deve essere visitata dalla Commissione ASL è intrasportabile, cioè se spostarla significa metterne a rischio salute e incolumità, si può richiedere la visita domiciliare. Per richiederla occorre di nuovo un certificato specifico del medico curante, trasmesso sempre in via telematica, almeno 5 giorni della data fissata per la visita ambulatoriale.

Invio del verbale, impugnazione, aggravamento e revisione

Il verbale viene inviato all’interessato dall’INPS, in una duplice versione: una completa di tutti i dati sensibili, l’altra contenente soltanto il giudizio finale della Commissione. È questa la versione da presentare ai vari uffici amministrativi. Se si vuole impugnare il verbale, occorre prima fare una procedura di accertamento tecnico preventivo, davanti al tribunale competente, con l’assistenza di un avvocato.

Il verbale può essere anche successivamente rivisto per aggravamento delle condizioni dell’interessato, seguendo l’iter esposto sopra. Non si può però chiedere l’aggravamento di una posizione per cui sia stata fatta impugnazione del verbale. Infine, il verbale può essere soggetto a revisione periodica, se così è stato previsto dalla Commissione, sebbene patologie croniche come la CMT non siano revisionabili. Nell’attesa dell’emissione di verbale definitivo, è anche possibile ottenere un verbale provvisorio.

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Disabilità il verbale sarà sostituito da un certificato che attesta la condizione di disabilità con valore polifunzionale direttamente inserito nel Fascicolo sanitario con indicazione del grado e dell’intensità dei sostegni in caso di disabilità. Questo certificato avrà valore legale per l’accesso alle prestazioni sociali, socioassistenziali e, secondo un’integrazione concordata in Conferenza Unificata, anche per le prestazioni sociosanitarie.

Cura e riabilitazione

Il testo della legge 104 tratta anche di temi quali cura, ricerca, riabilitazione e prevenzione in tema di disabilità. Tratta quindi di controlli periodici durante la gravidanza, di rispetto di ritmi ed esigenze della madre al momento del parto, limitando interventi medici controproducenti. Si parla anche di accesso alle cure e alle terapie necessarie alla persona colpita da disabilità, con delega alle Regioni e al sistema sanitario locale per l’erogazione dei servizi.

Permessi lavorativi

L’articolo 33 della legge 104 riguarda le agevolazioni e i permessi per i lavoratori con disabilità o per i familiari che assistono persone con disabilità grave; consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.

L’INPS ne cura l’attuazione emanando circolari sia applicative sia esplicative.

A chi spettano

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili gravi come riconosciuto dalla legge 104 art.3 comma 3;
  • genitori, o affidatari, di figli disabili gravi come riconosciuto dalla legge 104/92 art. 3 comma 3;
  • coniuge, partner dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari con disabilità grave riconosciuta dalla legge 104 art.3 comma 3.

Cosa spetta

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità (L.104 art.3 comma 3) spettano in alternativa:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Ai genitori, o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità (L.104 art.3 comma 3) se minori di tre anni spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

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