Assegno ordinario di invalidità
È una prestazione economica destinata ai lavoratori autonomi con una invalidità permanente, superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.
Sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
A chi è concesso:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti partite iva;
- iscritti alla gestione separata.
Decorrenza e durata dell’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda -una volta ottenuto il riconoscimento- e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiederne il rinnovo prima della data di scadenza, dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità sarà confermato automaticamente; è soggetto a visite di revisione.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Al compimento dell’età pensionabile, rimanendo invariati i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità sarà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’importo pagato sarà determinato da un sistema di calcolo:
Misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
Come si richiede:
la domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo le tariffe dei relativi gestori telefonici.
- Tramite patronati e tutti gli intermediari dell’Inps attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).
Assegno ordinario di invalidità: fine della disparità nell’integrazione al minimo, ma senza rimborsi retroattivi
L’assegno ordinario di invalidità, previsto dalla legge n. 222/1984, spetta ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo per motivi di salute, a condizione che abbiano almeno 5 anni di contributi (di cui 3 negli ultimi 5 anni). Può essere trasformato in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età prevista.
Tradizionalmente, se l’assegno risultava inferiore al trattamento minimo, veniva integrato dallo Stato, ma solo se calcolato con il sistema retributivo. Questo non avveniva per chi aveva un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo, generando una disparità.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, ha dichiarato illegittimo questo trattamento differenziato, ritenendolo discriminatorio e irragionevole, in violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione. Pertanto tutti i trattamenti che risultano inferiori a 603,39 euro verranno automaticamente adeguati a tale soglia
Tuttavia, la sentenza non ha effetto retroattivo: l’integrazione al minimo si applicherà solo ai nuovi assegni liquidati dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Non sono previsti rimborsi per chi in passato ha ricevuto importi inferiori.