Assegno ordinario di invalidità
È una prestazione economica destinata ai lavoratori autonomi con una invalidità permanente, superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.
Sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
A chi è concesso:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti partite iva;
- iscritti alla gestione separata.
Decorrenza e durata dell’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda -una volta ottenuto il riconoscimento- e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiederne il rinnovo prima della data di scadenza, dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità sarà confermato automaticamente; è soggetto a visite di revisione.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Al compimento dell’età pensionabile, rimanendo invariati i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità sarà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’importo pagato sarà determinato da un sistema di calcolo:
Misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
Come si richiede:
la domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo le tariffe dei relativi gestori telefonici.
- Tramite patronati e tutti gli intermediari dell’Inps attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).