Minorenni e invalidità civile

Vostro figlio ha difficoltà nello svolgere compiti e funzioni tipiche per la sua età, in ambito scolastico o nei più banali atti quotidiani? Frequenta una scuola o effettua con una certa frequenza dei trattamenti terapeutici in centri specialistici?

L ‘INPS viene incontro alle famiglie con minorenni invalidi a carico, riconoscendo due tipi di sussidi: l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza.

Di seguito, vi spieghiamo di cosa si tratta, quali sono i requisiti per richiedere tali sussidi e qual è l’iter burocratico per effettuare la richiesta.

Minorenni e invalidità

Minorenni e Invalidità: la legge 118 1971 art. 2 e successive modifiche

Con la citata legge, si sanciscono la procedura di riconoscimento e le prestazioni economiche concesse ai cittadini minorenni. L’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile è sostanzialmente analogo a quello per i maggiorenni, sia con riferimento alla procedura attualmente applicata che in quella prevista dal Decreto Disabilità.

Per i Minori, tuttavia, non è prevista l’indicazione di una percentuale, per cui il Minore sarà NON invalido o Invalido e, in questo secondo caso, gli potranno essere riconosciuti due diversi sussidi, in alternativa fra loro: l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.

“Indennità di accompagnamento” per malati rari minorenni

È concessa in caso di riconoscimento di un’invalidità totale, che si determina se il minore non è in grado di deambulare o svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.

Per l’anno 2026 è pari a 552,27  € mensili; ogni anno l’assegno viene rivalutato dall’Istat, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

REQUISITI:

  • è erogata per 12 mensilità;
  • è indipendente dall’età (al compimento del 18 esimo anno, persistendo le analoghe condizioni di invalidità, continuerà ad essere erogata);
  • non dipende dai requisiti del reddito familiare.

“Indennità di frequenza” per malati rari minorenni

Spetta ai minorenni con difficoltà a svolgere compiti e funzioni tipiche della loro età, con la finalità di agevolarne l’inserimento scolastico. L’erogazione di questa indennità è sospesa nel caso in cui il minore smetta di frequentare la scuola, anche in seguito a un ricovero continuativo o permanente.

L’indennità di frequenza per il 2026 è di € 340,71  al mese (con limite di reddito complessivo di € 5.852,21) ed è erogata per tutta la durata dei corsi di formazione professionale, dei trattamenti terapeutici o dell’anno scolastico.

L’assegno è erogato per 9 mensilità su 12, coerentemente con la durata dell’anno scolastico. Soltanto nel caso in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto l’anno, l’assegno sarà erogato per 12 mesi. Ad inizio anno scolastico è necessario trasmettere all’INPS il certificato di frequenza scolastica e/o al centro di cura per evitare che la prestazione venga sospesa.

REQUISITI:

  • minore età;
  • frequenza di una scuola (pubblica o privata) o corsi di formazione professionale, oppure frequenza di trattamenti terapeutici e di recupero in centri specialistici;
  • affezione di determinate patologie, che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei minori;
  • invio all’INPS di apposita domanda, con certificato medico attestante la patologia del minore, i cicli terapeutici eseguiti, la frequenza ai corsi di studio o formazione professionale.

Cosa cambia al compimento del 18esimo anno?

Il minore riconosciuto invalido per una malattia rara, sia essa stabile o progressiva (come nel caso della CMT), al raggiungimento dei 18 anni dovrà essere sottoposto a nuova visita, anche se al minore è stato riconosciuto lo stato di non rivedibilità, al fine di accertare la percentuale di invalidità e il relativo diritto alle prestazioni economiche e non conseguenti. Pertanto, sei mesi prima e/o al raggiungimento della maggiore età bisognerà inoltrare certificato medico ed avviare le pratiche per la valutazione.

N.B.: l’INPS non convoca a revisione, per cui se non si presenta domanda si decade da ogni prestazione.

La questione è diversa per quanto riguarda la disabilità grave ai sensi del’ art. 3 comma 3 della L. 104/92: al compimento del 18mo anno, il verbale resta valido e così i relativi diritti e le agevolazioni a meno che nel verbale INPS non sia esplicitamente prevista una scadenza (spesso concomitante con la data del raggiungimento della maggiore età); in tal caso, l’Istituto Previdenziale può invitare l’Assistito a caricare la documentazione medica aggiornata sul Portale e/o invitare a visita per la revisione.

Altri benefici in favore dei Minori e degli invalidi e/o disabili studenti

La L. 104/92, art. 12 garantisce l’integrazione e la formazione scolastica degli alunni con disabilità; pertanto, la domanda per il riconoscimento della stessa, se non indispensabile è quanto meno auspicabile al fine di un più immediato riconoscimento dei diritti.

Il riconoscimento di una disabilità anche lieve permette alla scuola di affiancare al minore figure quali l’insegnante di sostegno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione e laddove necessario, l’assistente igienico-personale e di predisporre un Piano di Studi Personalizzato (PdP).

Gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale dal versamento delle tasse universitarie, indipendentemente da qualsiasi requisito economico o di merito.

A seconda delle disposizioni dell’Ateneo, gli studenti con un grado di invalidità compresa tra il 45 e il 66% possono ottenere l’esonero parziale dalle tasse universitarie.
Le singole università possono altresì riconoscere l’esonero totale anche a coloro cui, prescindendo dal grado di invalidità, sia stata riconosciuta una situazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 ordinario (art. 3 comma 1) o che ha assunto i connotati della gravità (art. 3 comma 3).
Le modalità per chiedere gli esoneri variano secondo l’Ateneo; pertanto, è consigliabile consultare i siti istituzionali delle Università. Anche alcune Università private prevedono simili agevolazioni per la determinazione delle rette.

 

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