I benefici lavorativi ed economici conseguenti al riconoscimento dell’invalidità civile
L’invalidità civile è una condizione prevista definita e disciplinata dal nostro ordinamento giuridico attraverso L. 118 del 30.03.1971, riferita alla riduzione della capacità lavorativa delle persone. Con la legge n.68 del 12 marzo 1999 e successive modifiche si regolamentano l’inserimento e l’integrazione, delle persone disabili, nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni, i benefici sono riconosciuti, in base alla percentuale di invalidità a partire dal 34%. L’invalidità non deve essere confusa con la disabilità (ex handicap), il riconoscimento della quale è regolato dalla Legge 104/92, e indica una condizione giuridica diversa che si aggiunge allo stato d’invalidità civile. La 104/92 dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse.
Le provvidenze per l’invalidità variano in base alla riduzione della capacità lavorativa e sono di seguito indicate. Si sottolinea che indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, per chi ha una ridotta capacità motoria, sul verbale redatto dalla commissione medica può essere indicato il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Con tale certificazione ci si può rivolgere all’ufficio preposto nel Comune di residenza e secondo le istruzioni fornite, richiedere il permesso per il parcheggio disabili che è valido in tutta Europa. (Cartoncino azzurro con i dati del titolare e la fotografia).
Invalidità pari o superiore al 34%
Lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 34%. Con questa percentuale di invalidità non si ha diritto a nessun beneficio economico e/o lavorativo.
Tuttavia, per le persone con invalidità superiore a tale soglia è previsto il diritto ad avere protesi e ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.
Invalidità pari o superiore al 46%
Chi ha riconosciuta una percentuale d’invalidità pari o superiore al 46% ha la possibilità di usufruire del Collocamento Mirato, ovvero, l’scrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata; gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione Medica. I lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 46% possono essere posti dall’azienda nelle cosiddette “quote di riserva” relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti con un contratto part-time del 50% più un’ora (per esempio, considerando un orario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).
Invalidità pari o superiore al 50%
I lavoratori con oltre il 50% di invalidità potranno usufruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. In questo caso i costi sono a carico dell’azienda, diversamente a quanto previsto per i permessi della Legge 104/92, pertanto, la possibilità di assicurarsi il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.
Invalidità superiore al 60%
Il dipendente con questa percentuale di invalidità ha la possibilità di essere inserito nella “quota di riserva” dell’azienda nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.
Invalidità pari o superiore al 67%
Per chi possiede un’invalidità pari o superiore al 67% è prevista l’esenzione parziale dal ticket sulle prestazioni specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale legati alla patologia.
Se dipendenti pubblici, gli invalidi civili superiori al 66% hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104/92 anche se non hanno il riconoscimento della disabilità (ex handicap).
Invalidità pari o superiore al 74%
Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso dai 18 ai 67 anni, il cui importo è per l’anno 2026 di 340,71 euro ed è corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2026 è pari a € 5.852,21.
In sede di prima liquidazione ai fini dell’accertamento del requisito reddituale si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per le pensioni degli anni successivi si considerano i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Invalidità pari o superiore al 75%
Per coloro che hanno un’invalidità pari o superiore al 75% sono previsti dei benefici pensionistici: per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni.
Anche nella legge di Bilancio 2026 è prevista l’Ape sociale (indennità di accompagnamento alla pensione) per gli invalidi con percentuale pari o superiore al 75% o per il caregiver che li assista da almeno sei mesi.
Invalidità pari o superiore all’80%
Per chi ha un’invalidità dell’80% e oltre, è previsto l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia; nel 2025 i requisiti sono 56 anni per le donne e 61 per gli uomini, e con solo 20 anni di contribuzione minima ma con 12 mesi di finestra per la decorrenza del primo trattamento.
100% d’invalidità
Gli invalidi al 100% possono usufruire dei seguenti benefici:
– esenzione totale dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali, salvo deroghe previste da leggi regionali;
– pensione d’inabilità, di € 340,71 per il 2026, concessa a chi ha un reddito sino a € 20.029,55 ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’attività lavorativa.
I percipienti la pensione di inabilità avranno diritto alla maggiorazione sociale (incremento al milione) della prestazione purché si rientri nei limiti reddituali aggiornati annualmente (anno 2026 limite di reddito personale €. 9.727,77, limite se coniugati €. 16.826,89)
Assegno d’accompagnamento
Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a € 552,27 mensili per il 2026. L’assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona. Le cosiddette pensioni di invalidità prevedono 13 mensilità annuali.
Inserimento lavorativo delle persone con Invalidità
Consulta la sezione Collocamento Mirato per le agevolazioni previste per l’inserimento lavorativo delle persone con invalidità.
La legge n. 106 del 18 luglio 2025 – Conservazione del posto di lavoro e nuovi permessi
Per gli invalidi con percentuale pari o superiore al 74%, lavoratori dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, e per i lavoratori genitori di figli minorenni nelle condizioni di cui sopra la legge entrata in vigore il 9 agosto 2025 prevede la possibilità di richiedere:
- un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, NON retribuito ma con diritto alla conservazione del posto
- 10 ore annue di permesso da utilizzare per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti
La certificazione delle malattie e/o la prescrizione delle cure deve provenire dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
AVVERTENZA: Per conoscere nel dettaglio la Legge 12 marzo 1999, n. 68 si suggerisce di consultare il materiale istituzionale.
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