Invalidità ordinaria (IO): a chi spetta e come ottenerla

Allegati

L’assegno ordinario di invalidità (IO) è riconosciuto all’“assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” (Lex 222 del 12.6.1984 art.1).

Quindi, la IO si differenzia dall’invalidità civile in quanto non è espressa in percentuale; hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori: dipendenti privati; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria che abbiano i seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  • non è richiesta la cessazione dell’attività

Assegno ordinario di invalidità (IO) INPS

La richiesta di Assegno Ordinario (IO) va presentata all’INPS previo accesso con SPID o tramite un patronato, e va corredata da certificazione medica (mod. SS3).

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità (IO)

L’assegno ordinario di invalidità viene calcolato dall’INPS in base ad un sistema di calcolo contributivo se il lavoratore ha iniziato l’attività dopo il 31.12.1995 per la durata di tre anni; a seguito di tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo. I requisiti sanitari sono soggetti a revisione.

L’assegno di invalidità ordinaria al compimento dell’età pensionabile viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

La pensione ordinaria di invalidità

La pensione ordinaria di invalidità è riconosciuta all’“assicurato o al titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (Lex 222 del 12.6.1984 art. 2).

Hanno diritto alla pensione ordinaria di invalidità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)ed iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria che abbiano i seguenti requisiti

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali(cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  • è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e da gli albi professionali, la rinuncia alla disoccupazione e/o a qualsiasi altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La domanda va presentata all’INPS previo accesso con SPID o tramite un Patronato e va corredata da certificazione medica (mod. SS3).

L’importo della pensione ordinaria di invalidità (IO)

La pensione ordinaria di invalidità viene calcolata dall’INPS in base ad un sistema di calcolo contributivo se il lavoratore ha iniziato l’attività dopo il 31.12.1995 e può essere soggetta a revisione.

Il rigetto da parte dell’INPS del riconoscimento del requisito sanitario per l’invalidità o la pensione ordinaria è impugnabile con ricorso amministrativo e, solo all’esito dello stesso, ricorribile in Tribunale mediante ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo(termine prescrizionale 3 anni).

Per i dipendenti pubblici consultare il Decreto PA (DL 25/2024, art. 16). DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 – Normattiva

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